(Convenzione - art. XVIII)
                           ARTICOLO XVIII 
                             (Adesione) 
 
   a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni
o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla  data
in cui la Convenzione e' stata aperta alla  firma,  Parte  Firmataria
dell'Accordo provvisorio, puo' aderire alla Convenzione  a  decorrere
dalla data in cui quest'ultima cessa di  essere  aperta  alla  firma,
fino alla scadenza di un termine di due anni dopo l'entrata in vigore
della Convenzione. 
   b) Le disposizioni di cui ai  paragrafi  c)  ad  e)  del  presente
articolo si  applicano  alle  richieste  di  adesione  di  parte  dei
seguenti Stati: 
   i) uno Stato la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente
privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in  cui
la  Convenzione  e'  stata  aperta  alla  firma,   Parte   Firmataria
dell'Accordo  provvisorio,  ma  che  non  e'  divenuto   Parte   alla
Convenzione, in conformita' alle disposizioni dei capoversi i) o  ii)
del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o del paragrafo
a) del presente articolo; 
   ii) ogni altro Stato europeo,  membro  dell'Unione  Internazionale
delle Telecomunicazioni che desidera aderire alla Convenzione dopo la
sua entrata in vigore. 
   c)  Ogni  Stato  che  desidera  aderire  alla   Convenzione   alle
condizioni menzionate al  paragrafo  a)  del  presente  articolo  (di
seguito denominato "lo Stato richiedente") ne informa per iscritto il
Segretario  esecutivo  e  fa  pervenire  a  quest'ultimo   tutte   le
informazioni relative alla domanda. 
   d)  Il  Segretario  esecutivo  riceve  la  domanda   dello   Stato
richiedente e la sottopone all'Assemblea delle Parti. 
   e) L'Assemblea delle Parti si pronuncia sulla domanda dello  Stato
richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Segretario  esecutivo
ha ritenuto di essere in possesso di tutte le informazioni  richieste
in forza del paragrafo c) del presente  articolo.  La  decisione  del
Segretario esecutivo e' comunicata senza indugio all'Assemblea  delle
Parti.  La  decisione  dell'Assemblea  delle  Parti  e'  adottata   a
scrutinio segreto ed in conformita' alla procedura  prevista  per  le
decisioni attinenti a questioni di merito. Una sessione straordinaria
dell'Assemblea delle Parti puo' essere convocata a questo fine. 
   f) Il Segretario esecutivo  notifica  allo  Stato  richiedente  le
condizioni di adesione stabilite  dall'Assemblea  delle  Parti.  Tali
condizioni di adesione sono oggetto di un  protocollo  allegato  allo
strumento di adesione che lo Stato  interessato  deposita  presso  il
Depositario.