(Convenzione - art. II)
                             ARTICOLO II 
       (Creazione di EUTELSAT e della Societa' Eutelsat S.A.) 
 
   a) Con la presente Convenzione, le Parti  creano  l'Organizzazione
europea di telecomunicazioni  via  satellite,  di  seguito  designata
EUTELSAT. 
   b) i) La Societa' Eutelsat e' creata in  vista  di  utilizzare  un
sistema  satellitare  e  fornire  servizi  satellitari;  a  tal  fine
l'attivo e le attivita' operative di EUTELSAT  sono  trasferite  alla
Societa' Eutetsat S.A. 
   ii) La Societa' Eutelsat S.A. e' disciplinata dai  suoi  strumenti
costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione. 
   iii) Ogni Parte sul cui territorio  e'  stabilita  la  sede  della
Societa' Eutelsat S.A. o su  cui  sono  situati  o  utilizzati  degli
attivi, prende, in conformita' alle intese da concludere tra la Parte
e la Societa' Eutelsat S.A., le misure necessarie per  facilitare  la
creazione ed il funzionamento della Societa' Eutelsat S.A. 
   c) Le relazioni fra EUTELSAT e  la  Societa'  Eutelsat  S.A.  sono
definite nell'Intesa. 
   d) Le disposizioni  rilevanti  dell'Annesso  A  della  Convenzione
mirano a garantire la continuita' fra  le  attivita'  di  EUTELSAT  e
quelle della Societa' Eutelsat S.A.