(Convenzione - art. XXI)
                            ARTICOLO XXI 
                            (Depositario) 
 
   a) Il Governo  della  Repubblica  Francese  e'  Depositario  della
Convenzione,  presso  il  quale  sono  depositati  gli  strumenti  di
ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione,  le  domande  di
applicazione a titolo provvisorio nonche' le notifiche  di  ratifica,
accettazione o approvazione degli  emendamenti,  delle  decisioni  di
recesso da EUTELSAT o  di  cessazione  dell'applicazione  provvisoria
della Convenzione. 
   b) La Convenzione e' depositata  negli  archivi  del  Depositario.
Quest'ultimo ne trasmette copie  certificate  conformi  a  tutti  gli
Stati che l'hanno firmata o che hanno  depositato  gli  strumenti  di
adesione,    ed    inoltre    all'Unione     Internazionale     delle
Telecomunicazioni. 
   c) Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno
firmato o  aderito  alla  Convenzione,  e,  se  necessario,  l'Unione
internazionale delle Telecomunicazioni: 
   i) di ogni firma della Convenzione; 
   ii) del deposito di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione,
approvazione o adesione; 
   iii)  dell'inizio  del  periodo  di  sessanta  giorni  di  cui  al
paragrafo a) dell'articolo XVII della Convenzione; 
   iv) dell'entrata in vigore della Convenzione; 
   v) di ogni domanda di applicazione provvisoria, in conformita'  al
paragrafo d) dell'articolo XVII della Convenzione. 
   vi) della nomina del Segretaria esecutivo, di cui al paragrafo  a)
dell'articolo X della Convenzione; 
   vii) dell'adozione e dell'entrata in vigore  di  ogni  emendamento
alla Convenzione; 
   viii) di ogni notifica di recesso; 
   ix) di ogni  decisione  dell'Assemblea  delle  Parti,  di  cui  al
paragrafo b) dell'articolo XIII della Convenzione, che considera  una
Parte come essendosi ritirata da EUTELSAT; 
   x)  di  ogni  altra  notifica  o   comunicazione   relativa   alla
Convenzione. 
   d)  Al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  Convenzione,  il
Depositario  trasmette   una   copia   certificata   conforme   della
Convenzione al Segretariato dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
per  la  registrazione  e  la  pubblicazione,  in  conformita'   alle
disposizioni dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. 
   IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 
   Aperta alla firma a Parigi il giorno 15 del  mese  di  luglio  del
millenovecentottandue, nelle due lingue inglese  e  francese,  i  due
testi facenti ugualmente fede in un unico originale. 
   Stati Membri  di  EUTELSAT:  Austria,  Belgio,  Cipro,  Danimarca,
Finlandia,  Francia,  [Repubblica  Federale  di  Germania],   Grecia,
Irlanda, Islanda,  Italia,  Iugoslavia,  Licchtenstein,  Lussemburgo,
Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,  Regno  Unito,  San
Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Vaticano.