(Convenzione - ANNESSO B)
                              ANNESSO B 
                      (Procedimento arbitrale) 
 
   1. E' istituito un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei
paragrafi seguenti, per deliberare sul qualsiasi controversia di  cui
all'articolo XV della Convenzione. 
   2. Ciascuna Parte alla Convenzione puo' unirsi all'una o all'altra
Parte alla controversia in un procedimento arbitrale. 
   3. Il tribunale arbitrale e'  composto  da  tre  membri.  Ciascuna
Parte alla controversia nomina un arbitro entro due mesi a  decorrere
dalla data di ricevimento della  richiesta  di  una  delle  Parti  di
sottoporre  la  controversia  al  procedimento   arbitrale.   Qualora
l'articolo XV della Convenzione richieda il consenso delle Parti alla
controversia  per  sottoporre   la   controversia   al   procedimento
arbitrale, il periodo  di  due  mesi  decorre  dalla  data  di  detto
consenso, i primi due  arbitri,  entro  un  termine  di  due  mesi  a
decorrere dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  designano  il  terzo
arbitro che presiede il Tribunale arbitrale. Se uno dei  due  arbitri
non e' stato nominato nel periodo stabilito, esso sara' nominato,  su
richiesta dell'una o dell'altra Parte,  dal  Presidente  della  Corte
Internazionale di Giustizia o, in mancanza di accordo tra  le  parti,
dal Segretario Generale della Corte Permanente d'Arbitrato, La stessa
procedura e' applicata nel caso in cui il  Presidente  del  Tribunale
arbitrale non e' stato nominato entro il termine stabilito. 
   4. Il Tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e  adotta  il
suo regolamento interno. 
   5. Ciascuna Parte si fa carico delle  spese  dell'arbitro  che  ha
designato nonche' delle spese per la sua  rappresentanza  dinanzi  al
Tribunale. Le spese  del  Presidente  del  Tribunale  arbitrale  sono
equamente suddivise fra le parti alla controversia. 
   6. Il lodo del tribunale arbitrale e'  pronunciato  a  maggioranza
dei membri, che non possono astenersi durante la votazione. Tale lodo
e' definitivo, vincolante  per  le  parti  alla  controversia  e  non
suscettibile di appello ad opera delle parti. Le Parti si  conformano
immediatamente al lodo arbitrale. In caso  di  controversia  sul  suo
significato  o  sulla  sua  portata,  il   tribunale   arbitrale   lo
interpreta,  su  richiesta  di  una  qualsiasi   delle   parti   alla
controversia.