ARTICOLO VIII (Assemblea delle Parti- Procedura) a) Ciascuna Parte dispone di un voto all'Assemblea delle Parti. Le Parti che si astengono durante una votazione sono considerate come non aventi votato. b) Le decisioni relative a questioni di merito sono prese sulla base di un voto affermativo emanato da almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che rappresenta una o due altre Parti in attuazione delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo VII della Convenzione puo' votare separatamente per ciascuna Parte che rappresenta. c) Le decisioni relative a questioni di procedura sono prese mediante un voto affermativo emanato a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, ciascuna disponendo di un voto. d) Per ciascuna sessione dell'Assemblea delle Parti, il quorum e' costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice di tutte le Parti, alla condizione che almeno un terzo di tutte le Parti sia presente. e) L'Assemblea delle Parti adotta il proprio regolamento interno, il quale deve essere conforme alle norme della Convenzione e che prevede in particolare: i) le modalita' di elezione del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza; ii) la procedura di convocazione delle sue riunioni; iii) le disposizioni relative alla rappresentanza ed all'accreditamento; iv) le procedure di voto.