(Convenzione - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                 (Assemblea delle Parti- Procedura) 
 
   a) Ciascuna Parte dispone di un voto all'Assemblea delle Parti. Le
Parti che si astengono durante una votazione  sono  considerate  come
non aventi votato. 
   b) Le decisioni relative a questioni di merito  sono  prese  sulla
base di un voto affermativo emanato da almeno due terzi  delle  Parti
presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che rappresenta  una  o
due altre Parti in attuazione delle  disposizioni  del  paragrafo  b)
dell'articolo VII della Convenzione  puo'  votare  separatamente  per
ciascuna Parte che rappresenta. 
   c) Le decisioni relative  a  questioni  di  procedura  sono  prese
mediante un voto affermativo emanato  a  maggioranza  semplice  delle
Parti presenti e votanti, ciascuna disponendo di un voto. 
   d) Per ciascuna sessione dell'Assemblea delle Parti, il quorum  e'
costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice di tutte  le
Parti, alla condizione che almeno un terzo  di  tutte  le  Parti  sia
presente. 
   e) L'Assemblea delle Parti adotta il proprio regolamento  interno,
il quale deve essere conforme alle  norme  della  Convenzione  e  che
prevede in particolare: 
   i) le modalita' di elezione del Presidente e  degli  altri  membri
dell'Ufficio di Presidenza; 
   ii) la procedura di convocazione delle sue riunioni; 
   iii)   le   disposizioni   relative   alla    rappresentanza    ed
all'accreditamento; 
   iv) le procedure di voto.