(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 1, le parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1º  luglio
2002"; 
   al comma 2, le parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1º  luglio
2002"; 
   al comma 3, le parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1º  luglio
2002"; 
   al comma 4, le parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1º  luglio
2002"; 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4  dell'articolo  5
del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con
le medesime modalita', anche per il periodo dal 1º luglio 2002 al  31
dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti  temporali
contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati: 
   a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5
del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 e' fissata con riferimento
al 30 giugno 2002; 
   b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.  452  del  2001
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il  31  gennaio
2003, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002,  facendo
riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002; 
   c) la domanda di rimborso di cui al comma 4  dell'articolo  5  del
predetto decreto-legge n. 452  del  2001  deve  essere  presentata  a
decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003"; 
   dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
   "5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo  52,
comma 48, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  deve  intendersi
ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge
n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni  richieste  ai  fini
del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del  termine
originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; 
in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con  subentro  del
soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria  di
assegnazione. Entro  i  successivi  dieci  giorni,  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi  adempimenti.  In
caso di esito positivo, il pagamento della somma  di  cui  al  citato
articolo 52, comma 48, calcolata fino  alla  data  della  domanda  di
collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi,
ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi  al
tasso legale"; 
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sessanta giorni", sono
inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente
legge" e  le  parole:  "30  settembre  2002"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il 30 settembre 2002"; 
   dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
   "7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2002". 
   7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, le parole: "31 dicembre 2002" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2003"". 
 
   All'articolo 2: 
   al comma 1,  le  parole:  "adottato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al" e le parole:  "direttiva  CE  n.  91/441"  sono
sostituite dalle seguenti: "direttiva 91/441/CEE del  Consiglio,  del
26 giugno 1991"; 
   al comma 2, le parole: "direttiva CE  n.  94/12"  sono  sostituite
dalle seguenti: "direttiva 94/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 marzo 1994," e le parole: "direttiva CE n.  91/441"
sono sostituite dalle seguenti: "citata direttiva 91/441/CEE"; 
   al comma 4, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli
enti  in  deroga  alle  disposizioni  sulla  tesoreria  unica,   sono
contabilizzati nel  titolo  I  "Entrate  tributarie"  dei  rispettivi
bilanci". 
 
   All'articolo 3: 
   al  comma  3,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:
"L'Agenzia delle entrate,  dopo  l'inizio  dell'esecuzione  coattiva,
puo' procedere alla transazione dei  tributi  iscritti  a  ruolo  dai
propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in
caso di accertata maggiore economicita' e proficuita'  rispetto  alle
attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso  della  procedura
esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a
procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato
dal direttore dell'Agenzia, su  conforme  parere  obbligatorio  della
Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo  6  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  acquisiti  altresi'  gli
altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti  disposizioni
di legge"; 
   dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per  contributi,  premi  e
accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di  forme  di
previdenza e assistenza  obbligatorie,  puo'  essere  consentito,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
dicembre 1989, n. 389,  nel  limite  massimo  di  sessanta  mesi  con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori"; 
   al comma 6, lettera b), le parole:  "di  cui  al  punto  a)"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a)"; 
   al comma 7, secondo periodo, la parola: "computata" e'  sostituita
dalla seguente: "computato"; 
   al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   "b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento  e
fino al 23 per cento, oltre  a  quanto  previsto  dalla  lettera  a),
riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di
scostamento superiore al 10 per cento"; 
   al comma 8, lettera c), le parole: "24 per cento" sono  sostituite
dalle seguenti: "23 per cento"; 
   al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "A tale  fine"  sono
inserite le seguenti: ", fermo restando per i professori della Scuola
inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto  del
Ministro  delle  finanze  28  settembre  2000,  n.  301,  il  diritto
potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di  provenienza,  con
automatico riconoscimento alla  presa  d'atto  della  riammissione  a
tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola,"; 
   dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
   "13-bis. Al decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  all'articolo  30,  comma  1,   primo   periodo,   le   parole:
"dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV"; 
   b) all'articolo 55, comma 1, le parole:  "dall'articolo  47"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal presente capo"; 
   c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve"  fino  a:
"comissari  governativi"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Fino
all'anno 2004 e anche in  deroga  all'articolo  12,  comma  3,  primo
periodo, il servizio  di  riscossione  resta  affidato,  nei  singoli
ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono  a
titolo di commissari governativi". 
   13-ter. La riscossione coattiva dei crediti  dell'erario  relativa
alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio  decreto-legge  12
novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526,
fino alla soppressione dell'articolo 10,  n.  26),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  si  intende
consentita nei limiti dell'applicazione della predetta  disposizione.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi  di  somme  gia'
versate. 
   13-quater. La riscossione coattiva dei fondi  a  disposizione  del
Corpo delle capitanerie di porto avviene ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.  313,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460". 
 
   All'articolo 4: 
   i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
   "2.  Il  compenso  dovuto  dal  giocatore  al  ricevitore  per  la
partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio,  Totogol,  Totosei,
Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo
al pubblico per colonna. 
   3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16,  comma  1,  della
legge 13 maggio 1999, n. 133, per  tutti  i  giochi  disciplinati  ai
sensi del presente articolo. 
   3-bis. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e  gli
altri  dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
possono avvalersi degli esperti  del  SECIT  ad  essi  assegnati.  La
disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma,  della  legge  24
aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a  tempo
parziale con gli esperti puo' avvenire o  tramite  rapporto  a  tempo
parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e
che conseguentemente, fermo  il  principio  del  voto  capitario,  il
numero degli esperti assegnabile  al  servizio  e'  rideterminato  in
proporzione al conseguente impegno lavorativo". 
 
   All'articolo 5: 
   al comma 1, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "I
crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge  sono
integralmente confermati e, fermo  restando  quanto  stabilito  dagli
articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i  limiti  degli  oneri
finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime"; 
   al comma 2, e' aggiunto, in fine , il seguente  periodo:  "Non  si
applicano interessi e sanzioni  nei  confronti  dell'interessato  che
utilizzi un credito di imposta  dopo  la  pubblicazione  del  decreto
interdirigenziale di cui al secondo  periodo,  purche'  entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed  entro
lo stesso termine avvenga la  spontanea  restituzione  degli  importi
indebitamente utilizzati". 
 
   L'articolo 6 e' soppresso. 
 
   All'articolo 7: 
   al comma 1, dopo le parole:  "nel  capo  III",  sono  inserite  le
seguenti: "del titolo III"; 
   al comma 2, secondo periodo, le  parole:  "i  progetti  del"  sono
sostituite dalle seguenti:  "i  progetti  di  cui  al"  e,  al  terzo
periodo, le parole:  "ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327"; 
   al comma 3,  lettera  d),  le  parole:  "non  e'  superiore"  sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore"; 
   al comma 5, terzo periodo, la  parola:  "definito"  e'  sostituita
dalla seguente: "definitivo"; 
   al comma 8, dopo le parole: "La pubblicazione"  sono  inserite  le
seguenti: "nella Gazzetta Ufficiale"; 
   al comma 11, secondo periodo,  le  parole:  "approvato  con"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al"; 
   al comma 12, terzo periodo, la parola: "attribuite" e'  sostituita
dalla seguente: "attribuiti". 
 
   All'articolo 8: 
   al comma 6, secondo periodo, le parole: "quelli  risultanti"  sono
sostituite dalle seguenti: "quella risultante"; 
   al comma 10, secondo periodo,  le  parole:  "approvato  con"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al"; 
   al comma 11, primo periodo, la parola: "resta" e' sostituita dalle
seguenti: "e', dall'8 luglio 2002,";  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"  sono
inserite le seguenti: "su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze,", dopo le parole: "dopo il trasferimento", sono inserite  le
seguenti:  "e  nella  fase  di  prima   attuazione   della   presente
disposizione"  e  dopo  le  parole:  "delle  procedure  di  cui  agli
articoli" e' inserita la seguente: "30,". 
 
   All'articolo 9: 
   al comma 3, dopo la parola: "contabili" e' soppressa la  seguente:
"vigenti". 
 
   All'articolo 10: 
   al comma 1: 
   all'alinea, dopo le  parole:  "e  successive  modificazioni"  sono
soppresse le seguenti: "ed integrazioni"; 
   alla lettera b), capoverso 1, primo periodo, le parole: "modifiche
ed integrazioni" sono sostituite dalla seguente:  "modificazioni"  le
parole da: "alla  deroga  prevista  dall'articolo  87,  paragrafo  3,
lettera a)" fino a: "dello stesso  Trattato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alle  deroghe  previste  dall'articolo  87,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del citato Trattato";  dopo  il  primo  periodo,  e'
inserito il  seguente:  "Ai  fini  dell'individuazione  dei  predetti
settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 2; del decreto-legge 22  ottobre  1992,  n.
415, convertito, con modificazioni; dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488"; al secondo  periodo,  le  parole  da:  "alla  deroga"  fino  a:
"lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle  deroghe  previste
dal citato articolo 87, paragrafo 3,  lettere  a)  e  c)";  il  terzo
periodo e' soppresso; 
   alla lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo e' soppresso;
   alla lettera b), capoverso 1-ter, il primo periodo  e'  sostituito
   dai seguenti: "L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica
   e  con  procedura  automatizzata,  certificazione  della  data  di
   avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al
   comma 1-bis dando  precedenza,  secondo  l'ordine  cronologico  di
   presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e  non
   accolte per esaurimento dei  fondi  stanziati  e,  tra  queste,  a
   quelle delle piccole e medie imprese, come definite  dall'allegato
   I del regolamento  (CE)  n.  70/2001  della  Commissione,  del  12
   gennaio   2001,   e   successivamente,   secondo    l'ordine    di
   presentazione,  alle  altre  domande.  L'Agenzia   delle   entrate
   comunica in via telematica, entro 30  giorni  dalla  presentazione
   delle domande, il diniego del contributo per la  mancanza  di  uno
   degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei
   fondi stanziati"; al secondo periodo, le parole: "15 giorni"  sono
   sostituite dalle seguenti: "30 giorni"; alla lettera b), capoverso
   1-sexies, le parole: "emanato con  il"  sono  sostituite,  ovunque
   ricorrono, dalle seguenti: "di cui al"; 
   alla lettera b),  dopo  il  capoverso  1-sexies,  e'  aggiunto  il
seguente: 
   "1-septies. L'Agenzia delle entrate  provvede  a  pubblicare,  con
cadenza semestrale,  sul  proprio  sito  INTERNET,  il  numero  delle
istanze  pervenute,  l'ammontare  totale  dei  contributi   concessi,
nonche' quello delle risorse finanziarie residue"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1,
nonche'  del  comma  2,  si  applicano  agli  investimenti  per  cui,
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui
al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75,  comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per  le
prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente
stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il  primo  stato  di
avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto
risulta concluso entro la data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti
precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche
se gli  eventi  di  cui  al  citato  articolo  75,  comma  2,  ovvero
l'accettazione  del  primo  stato  di  avanzamento  dei   lavori   si
verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto"; 
   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "delibera CIPE n.  48
del 4 aprile 2001" sono inserite le  seguenti:  ",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001,"; 
   al comma 5, lettera a), la  parola:  "Devoluzioni"  e'  sostituita
dalla seguente: "Devoluzione"; alla lettera b), dopo  le  parole:  "e
successive   modificazioni"   sono   soppresse   le   seguenti:   "ed
integrazioni". 
 
   All'articolo 11: 
   al  comma  1,  le  parole:  "n.  1257/99"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "n. 1257/1999 del Consiglio,  del  17  maggio  1999"  e  le
parole: "modifiche ed integrazioni" sono sostituite  dalla  seguente:
"modificazioni"; 
   al comma 2, le parole:  "del  contributo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al contributo"; 
   al  comma  3,  le  parole:  "ammissibili  di  agevolazione"   sono
sostituite dalle seguenti: "ammissibili ad agevolazione" e le parole: 
"regolamento (CE) n. 1257/99" sono sostituite dalle seguenti: "citato
regolamento (CE) n. 1257/1999"; 
   al comma 4,  le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  alle
seguenti: "di cui al". 
 
   All'articolo 13: 
   dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis.  Alle  imprese  agricole,  singole  e  associate,  e  alle
cooperative  agricole  di   conduzione,   ricadenti   nei   territori
danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e  2002,  dichiarata
eccezionale con decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, che abbiano subito danni in uno dei  predetti  anni,  sono
concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle  disposizioni
del presente articolo. 
   4-ter. Alle  imprese  di  cui  al  comma  4-bis  che  nel  periodo
1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno
beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o  hanno  ottenuto
il nulla-osta regionale per beneficiare delle  medesime  provvidenze,
sono concessi finanziamenti  decennali  a  tasso  agevolato,  per  il
pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio
e di miglioramento,  comprese  quelle  scadute  e  non  pagate,  gia'
prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. 
   4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti  che  gestiscono
la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti  nei  territori
delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica
hanno dovuto sospendere anche  parzialmente  l'erogazione  dell'acqua
per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero
dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione  dell'irrigazione
e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili. 
   4-quinquies. Agli enti di cui al comma  4-quater,  che  registrano
minori entrate a seguito dell'applicazione delle  misure  di  cui  al
medesimo comma, sono concessi contributi fino al  novanta  per  cento
delle spese non coperte a causa  del  minore  gettito  conseguito  e,
comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 
   4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai  decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un  importo  pari  a  10
milioni  di  euro  a  partire  dall'anno   2002   e'   destinato   al
finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici  di
cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
   4-septies. Ai fini del  mantenimento  degli  impegni  assunti  dai
beneficiari delle misure contenute nei  "Piani  di  sviluppo  rurale"
(PSR) e nei  "Programmi  operativi  regionali"  (POR),  costituiscono
causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato  di
calamita', tutti gli interventi che comportano  il  ridimensionamento
temporaneo del potenziale produttivo aziendale,  resisi  necessari  e
non   procrastinabili   per   non   pregiudicare   ulteriormente   la
produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita'
che  ha  colpito  le  regioni  dell'Italia  meridionale   nel   corso
dell'attuale  annata  agraria.  Con  successivo   provvedimento,   il
Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con  le
regioni interessate, stabilira' tempi e modalita'  di  ricostituzione
del  potenziale  produttivo  ridimensionato  a  causa  degli   eventi
siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui  al
comma 4-bis sono fatti  salvi  i  diritti  individuali  assegnati  ai
produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici  che  non  possono
ottemperare  all'impegno  di  mantenere  nel  periodo  di  detenzione
obbligatoria gli animali relativi alle due  specie  limitatamente  ai
territori  di  cui   al   comma   4-bis.   La   mancata   o   ridotta
commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota  di  cui
al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003,  non  comporta
la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento
di cui hanno titolarita'. Tali misure si  applicano  fino  alla  fine
della  seconda  campagna  successiva  alla   cessazione   dell'evento
calamitoso. 
   4-octies. Per l'attuazione degli interventi di  cui  ai  commi  da
4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di
impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si
provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5,  del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n.  49,  quanto  a  2,6  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
quanto a  2,5  milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della
citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e'  ripartito  tra
le regioni interessate  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali di intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun  vincolo  e
di 10 milioni di euro in  relazione  ad  analogo  cofinanziamento  da
parte delle regioni interessate. 
   4-nonies.   Per   assicurare   la   realizzazione,   l'adeguamento
funzionale  e  il  ripristino  di  strutture  irrigue  di   rilevanza
nazionale  nonche'  il  recupero  di  risorse  idriche   disponibili,
previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico  in
agricoltura e per  lo  sviluppo  dell'irrigazione",  approvato  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile
2002, i limiti di impegno  quindicennali  di  cui  all'articolo  141,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono  incrementati  di
15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
   4-decies. Al fine di supportare gli interventi  e  l'azione  delle
amministrazioni, degli  enti  territoriali  nonche'  degli  organismi
interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura  e
per  lo  sviluppo  dell'irrigazione,  il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali assicura la  raccolta  di  informazioni  e  dati
sulle strutture e  infrastrutture  idriche  esistenti,  in  corso  di
realizzazione o programmate per  la  realizzazione,  avvalendosi  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),  degli  enti  vigilati
nonche' della SOGESID.  Per  le  finalita'  del  presente  comma,  e'
autorizzata   anche   l'utilizzazione   delle   risorse   finanziarie
attribuite  all'ex  AGENSUD  per   scopi   di   assistenza   tecnica.
Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi  per
l'approvvigionamento idrico e per lo  sviluppo  dell'irrigazione,  si
procede anche alla definizione dei pregressi rapporti  amministrativi
di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di  pervenire
alla definizione e individuazione, per la loro  riprogrammazione,  di
eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul  Fondo
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96". 
 
   All'articolo 14: 
   al comma 2, alinea,  le  parole:  "Non  ricorre  la  decisione  di
disfarsi, di cui alla lettera b)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c)". 
 
   All'articolo 15: 
   al comma 1, dopo le parole: "agli articoli 1,"  sono  inserite  le
seguenti: "ad eccezione del comma 4-bis," ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
1, comma 4-bis, pari a  197  milioni  di  euro  per  l'anno  2003,  e
dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di  euro
per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2003  e
2004,  si  provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dal presente decreto".