Art. 10.
                     Procedure di aggiudicazione
  1.   L'aggiudicazione  delle  concessioni  e  degli  affidamenti  a
contraente  generale  avviene,  a  scelta del soggetto aggiudicatore,
mediante  licitazione privata o appalto concorso; per la scelta della
procedura  non  e'  richiesto  il  parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
  2.  Per  l'affidamento  delle concessioni si pone a base di gara il
progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone
a  base  di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In
ogni  caso,  per  la  procedura di appalto-concorso si pone a base di
gara il progetto preliminare.
  3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando
di  gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati  a  presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le  domande di
partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i  soggetti
aggiudicatori  individuano  i  soggetti  da  invitare  redigendo  una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel
bando  di  gara.  In  ogni  caso,  il numero minimo di concorrenti da
invitare non potra' essere inferiore a cinque.
  4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
    al prezzo piu' basso ovvero
    all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla
base di una pluralita' di criteri fra i quali:
      a) il prezzo;
      b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
      c) il tempo di esecuzione;
      d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
      e)   per   le  concessioni,  il  rendimento,  la  durata  della
concessione,  le  modalita'  di  gestione,  il livello e i criteri di
aggiornamento   delle   tariffe   da  praticare  all'utenza,  nonche'
l'eventuale  prestazione  di  beni e servizi a norma dell'articolo 7,
comma 2;
      f)  ulteriori  elementi  individuati  in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
  Il  soggetto  aggiudicatore  menziona, nel capitolato d'oneri o nel
bando  di  gara,  tutti  i  criteri  di aggiudicazione di cui prevede
l'applicazione  nell'ordine  decrescente  dell'importanza che e' loro
attribuita.
  5.  Per  i  soggetti  aggiudicatori  operanti nei settori di cui al
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, si applicano, per quanto
non  previsto  nel  presente  articolo,  le  norme  di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
  6.  Per  tutti  gli  altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto  non  previsto  nel  presente  articolo,  le norme di cui alla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.
  7.  Le  predette  disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19, 20,
21, 23, 24 e 25 della legge quadro.
  8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti
le infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione
della  normativa  comunitaria  in  materia,  i soggetti aggiudicatori
applicano  le  norme  di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non
si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.
 
          Note all'art. 10:
              -  Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
          veda nelle note all'art. 1.
              -  Per  la  direttiva  93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
          veda nelle note all'art. 1.
              -  Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
          "Attuazione  direttiva  92/50/CEE  in  materia  di  appalti
          pubblici di servizi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.
              -  Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
          veda nelle note all'art. 1.