Art. 10. Procedure di aggiudicazione 1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso; per la scelta della procedura non e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare. 3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potra' essere inferiore a cinque. 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; c) il tempo di esecuzione; d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 7, comma 2; f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanza che e' loro attribuita. 5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16 giugno 1993. 7. Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro. 8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.
Note all'art. 10: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note all'art. 1. - Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle note all'art. 1. - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note all'art. 1.