Art. 11.
                           C o l l a u d o
  1.  Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e
nei termini previsti dalla legge quadro.
  2.  Per  le  infrastrutture  di grande rilevanza o complessita', il
soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi   dei  servizi  di  supporto  e  di  indagine  di  soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo
non  puo'  avere  rapporti  di  collegamento  con  chi ha progettato,
diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.