Art. 12.
                   Risoluzione delle controversie
  1.  Tutte  le controversie relative all'esecuzione dei contratti la
realizzazione  delle  infrastrutture  possono essere risolte mediante
arbitrato  rituale  di  diritto.  Al giudizio arbitrale si applicano,
salvo  quanto  disposto  nel  presente  articolo, le disposizioni del
codice di procedura civile.
  2.  Qualora  sussista  la  competenza  arbitrale,  il  giudizio  e'
demandato ad un collegio composto da tre membri.
  3.  Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza,   nomina  l'arbitro  di  propria  competenza  scelto  fra
professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori
pubblici.
  4.  Il  terzo  arbitro  con  funzioni  di  presidente  del collegio
arbitrale  e'  nominato,  d'accordo,  dagli  arbitri di parte o dalle
parti  stesse,  tra  i magistrati amministrativi e contabili, nonche'
tra  gli  avvocati  dello  Stato  nel  caso  in  cui non ne sia stato
nominato  uno  quale  arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non
sia  difensore  di  una  delle  parti in giudizio. In caso di mancato
accordo, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera
arbitrale  per  i  lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge
quadro  e  successive  modificazioni,  scegliendo  il  terzo  arbitro
nell'albo  previsto  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
  5.  Il  collegio  arbitrale  provvede alla nomina del segretario in
persona  di  propria  fiducia  e,  quando  occorra,  alla  nomina del
consulente  tecnico  di  ufficio,  scelto  nell'ambito  dell'apposito
elenco tenuto dalla camera arbitrale.
  6.  I  compensi  spettanti  agli  arbitri  sono  determinati con il
regolamento di cui all'articolo 15.
 
          Note all'art. 12:
              -  Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          21 dicembre 1999, n. 554, si veda nelle note all'art. 1.