Art. 13.
    Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche
                 per l'approvvigionamento energetico
  1.   Gli   insediamenti  produttivi  e  le  infrastrutture  private
strategiche  inclusi  nel  programma sono opere private di preminente
interesse  nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione
delle  stesse  ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione
di  impatto  ambientale,  ove necessaria, nonche' al conseguimento di
ogni  altro  parere  e permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione  degli  insediamenti  produttivi e delle infrastrutture
private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli
3   e   4   del   presente   decreto   legislativo;   contestualmente
all'approvazione  del  progetto  definitivo,  ovvero  con  successiva
eguale  procedura,  il  realizzatore  dell'insediamento  produttivo o
dell'infrastruttura  privata  strategica puo' richiedere e conseguire
tutte   le  autorizzazioni  ed  i  permessi  necessari  all'esercizio
dell'insediamento stesso.
  2.  Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la
dichiarazione  di  pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche
per  l'approvvigionamento  energetico,  incluse  nel programma di cui
all'articolo  1,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
seguenti.
  3.  Il  soggetto  aggiudicatore,  o  per  esso, il concessionario o
contraente  generale,  trasmette  al  Ministero  e al Ministero delle
attivita'  produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione
del  programma,  il  progetto  delle infrastrutture di competenza. Il
progetto  e'  trasmesso  altresi'  alle  amministrazioni  interessate
rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare  permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed
all'esercizio  delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti.
Nei  casi  in  cui,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta  a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai
fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo
studio  di  impatto  ambientale  che  e'  reso  pubblico  secondo  le
procedure  vigenti.  Il  progetto  evidenzia  con  adeguato elaborato
cartografico  le  aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le
necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai
fini  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita', e' comunicato dal
soggetto  aggiudicatore  o, per esso, dal concessionario o contraente
generale,  ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377.
  4.  Il  Ministero  convoca  una  Conferenza di servizi entro trenta
giorni  dal  ricevimento  del  progetto.  La Conferenza di servizi ha
finalita'  istruttoria  ed acquisisce gli atti e i documenti relativi
alla  realizzazione  del  progetto.  Nell'ambito  della Conferenza di
servizi,  che  si  conclude  entro  il  termine perentorio di novanta
giorni,   le   amministrazioni   competenti  e  i  gestori  di  opere
interferenti  hanno  facolta'  di  presentare  motivate  proposte  di
adeguamento,  richieste  di  prescrizioni all'atto della approvazione
del   progetto,  o  richieste  di  varianti  che  non  modificano  le
caratteristiche   essenziali   delle   opere   e  le  caratteristiche
prestazionali  e  funzionali individuate in sede di progetto. Entro i
quaranta  giorni  successivi  alla  conclusione  della  Conferenza di
servizi  il  Ministero  valuta  le  proposte e le richieste pervenute
dalle   amministrazioni   competenti   e   dai  gestori  delle  opere
interferenti  e  gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente  generale,  e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta   giorni  successivi,  approva  con  eventuali  adeguamenti  o
prescrizioni  il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni  vigenti,  l'opera  e'  soggetta a VIA, si applicano per
l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 18.
  5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti
con  l'intesa  dei presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico  e  di tutte le attivita' previste nel progetto approvato.
In  caso  di  dissenso della regione o provincia autonoma si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6.
  6.   Le  funzioni  amministrative  previste  dal  presente  decreto
relative  alla  realizzazione  e  all'esercizio  delle infrastrutture
strategiche   per  l'approvvigionamento  energetico  sono  svolte  di
concerto tra il Ministero e il Ministero delle attivita' produttive.
  7.   Alle   infrastrutture   strategiche  per  l'approvvigionamento
energetico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
  8.  Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e
le  infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si
applica l'articolo 5 del presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 13:
              -  Per  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
          note all'art. 4.
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  10 agosto  1988,  n.  377,  si  veda  nelle  note
          all'art. 4.
              -  Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
          veda nelle note all'art. 1.