Art. 14.
                    Norme in materia processuale
  1.  Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque  riguardino  le  procedure  di progettazione, approvazione e
realizzazione  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  e
relative attivita' di espropriazione, occupazione ed asservimento:
    a)  l'udienza  di  merito  del ricorso non richiede la domanda di
fissazione  ed  avviene  non piu' tardi del quarantacinquesimo giorno
dalla  data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice
competente;
    b)  la  valutazione  del  provvedimento  cautelare  eventualmente
richiesto   deve   tener   conto   delle  probabili  conseguenze  del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche'   del   preminente   interesse   nazionale   alla   sollecita
realizzazione  dell'opera;  nel  concedere  la  misura  cautelare  il
giudice  non  potra' prescindere dal motivare anche sulla gravita' ed
irreparabilita'  del  pregiudizio  all'impresa del ricorrente, il cui
interesse  dovra'  comunque  essere comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure;
    c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
  2. In applicazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 6, delle
direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE
del  Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento
giurisdizionale  della  aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle
infrastrutture   non   determina   la   risoluzione   del   contratto
eventualmente gia' stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso
il   risarcimento   degli   interessi  o  diritti  lesi  avviene  per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.
  3.   Il   soggetto   aggiudicatore  comunica  il  provvedimento  di
aggiudicazione  ai controinteressati almeno trenta giorni prima della
firma del contratto.
 
          Note all'art. 14:
              -  L'art.  23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
          recante    "Istituzione    dei   tribunali   amministrativi
          regionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
          1971, n. 314, cosi' recita:
              "Art.  23-bis  -  1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
                a)   i   provvedimenti   relativi   a   procedure  di
          affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
                b)   i   provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
                c)   i   provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
                d)   i   provvedimenti   adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti;
                e)   i   provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
                f)   i   provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa
          delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                g)  i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
          e    quelli   connessi   concernenti   la   formazione   il
          funzionamento degli organi.
              2.  I  termini  processuali  previsti sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
              3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
          tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
          ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
          sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
          con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
          udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
              4.  Nel  giudizio  di  cui  al comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
              5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
              6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
              7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso
          la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
              8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata".
              -  L'art.  2,  comma  6  della direttiva 89/665/CEE del
          Consiglio   del   21   dicembre   1989,   che  coordina  le
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          relative  all'applicazione  delle  procedure  di ricorso in
          materia   di   aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          forniture  di  lavori,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          legge n. 395 del 30 dicembre 1989, e' il seguente:
              "6.  Gli  effetti  dell'esercizio  dei poteri di cui al
          paragrafo    1   sul   contratto   stipulato   in   seguito
          all'aggiudicazione   dell'appalto   sono   determinati  dal
          diritto  nazionale.  Inoltre,  salvo  nel  caso  in cui una
          decisione debba essere annullata prima della concessione di
          un risarcimento danni, uno Stato membro puo' prevedere che,
          dopo   la   stipulazione   di   un   contratto  in  seguito
          all'aggiudicazione   dell'appalto,   i  poteri  dell'organo
          responsabile  delle  procedure  di ricorso si limitino alla
          concessione  di  un  risarcimento danni a qualsiasi persona
          lesa da una violazione".
              -  La direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio
          1992,    che    coordina   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari  e  amministrative  relative all'applicazione
          dell  norme  comunitarie in materia di procedure di appalto
          degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che
          forniscono  servizi  di  trasporto  nonche'  degli enti che
          operano  nel settore delle telecomunicazioni, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale legge 76 del 23 marzo 1992.