Art. 15
                             Regolamento

  1.  Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalita'
previste  dalla  legge  quadro,  il  regolamento,  nonche'  gli altri
regolamenti   emessi  ai  sensi  della  medesima  legge  quadro,  con
l'emanazione  delle  ulteriori  disposizioni necessarie alla migliore
realizzazione  delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici
il  presente  decreto  legislativo,  la  legge  delega e le normative
comunitarie  in  materia di appalti di lavori, in quanto applicabili.
Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli
enti  pubblici  nazionali  ed  ai  loro concessionari ed appaltatori,
nonche'   alle   regioni,   province   autonome,   province,   citta'
metropolitane,   comuni,   e   loro   concessionari   ed  appaltatori
limitatamente  alle  procedure  di  intesa  per  la  approvazione dei
progetti  e  di  aggiudicazione  delle infrastrutture; per quanto non
pertinente  a  queste  procedure  si  applicano  a  regioni, province
autonome, province, citta' metropolitane, comuni e loro concessionari
o  appaltatori  sino  alla  entrata  in  vigore  di diversa normativa
regionale.
  2.  A  norma  dell'articolo  3  della  legge  quadro, i regolamenti
emanati in esercizio della potesta' di cui al comma 1 abrogano ovvero
derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto
precedentemente vigenti nella materia.
  3.  In  particolare,  con  uno  o  piu' regolamenti, possono essere
disciplinate:
a) le   modalita'   di   compimento   dell'istruttoria  del  progetto
   definitivo,   a   mezzo   della   Conferenza  di  servizi  di  cui
   all'articolo 4 allo scopo convocata, e della attivita' finalizzata
   alla risoluzione delle interferenze;
b) le modalita' di approvazione delle varianti al progetto definitivo
   approvato, assicurando la possibilita', per la regione o provincia
   autonoma  ed  i  Ministri  partecipanti  al CIPE, di verificare la
   natura   e   l'impatto   delle  stesse  senza  pregiudizi  per  la
   continuita' dei lavori;
c) le  ulteriori  norme  transitorie  per l'applicazione del presente
   decreto;
d) l'istituzione  di  un  sistema  di  qualificazione  dei contraenti
   generali,  le  modalita'  di  scelta  del contraente generale ed i
   connotati  principali del relativo rapporto contrattuale, anche in
   deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della
   legge   quadro   ed   assicurando   il  rispetto  delle  normative
   comunitarie applicabili;
e) gli  elaborati  tecnici  ulteriori  rispetto a quelli previsti dal
   regolamento,  necessari alla integrazione del progetto preliminare
   ai fini di cui al presente decreto legislativo;
f) le   norme  procedurali  per  la  risoluzione  in  via  bonaria  o
   contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e
   32 della legge quadro.
  4.  Fino  alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui
al  comma  1  si  applica il regolamento in quanto compatibile con le
norme  della  legge  delega  e  del  presente  decreto legislativo; i
requisiti  di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto
dal regolamento sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di
gara,  nel  rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sono  individuate  le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture  ed  insediamenti  industriali  per  la  prevenzione e
repressione  di  tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri
sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti
con   apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
          Note all'art. 15:
              -  Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.
              -  Per  la  direttiva  93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
          veda nelle note all'art. 1.
              -  Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
          veda nelle note all'art. 1.