Art. 15 Regolamento 1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalita' previste dalla legge quadro, il regolamento, nonche' gli altri regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonche' alle regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale. 2. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i regolamenti emanati in esercizio della potesta' di cui al comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia. 3. In particolare, con uno o piu' regolamenti, possono essere disciplinate: a) le modalita' di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 allo scopo convocata, e della attivita' finalizzata alla risoluzione delle interferenze; b) le modalita' di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilita', per la regione o provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuita' dei lavori; c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente decreto; d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalita' di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili; e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente decreto legislativo; f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro. 4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del presente decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 15: - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. - Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle note all'art. 1. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note all'art. 1.