Art. 16 
                   Norme transitorie e derogatorie 
 
  1. Nel caso in cui sia gia' stato redatto il  progetto  definitivo,
sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore  piu'  opportuno  ai  fini  della
celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione  di
compatibilita' ambientale ed  alla  localizzazione  dell'opera  sulla
base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sia stato gia' redatto il
progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la  realizzazione  dello
stesso,  per  l'affidamento  a  contraente   generale   il   soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara  il  progetto  esecutivo.  In
tale caso il contraente generale assume l'obbligo  di  verificare  il
progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio,  fermo  restando
quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9. 
  2. Nel caso in  cui  il  progetto  delle  infrastrutture  sia  gia'
oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa
o di valutazione di impatto ambientale sulla base  di  vigenti  norme
statali o regionali,  i  soggetti  aggiudicatori  possono  richiedere
l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio  unitario
delle procedure disciplinate dal presente decreto legislativo, ovvero
proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di  cui  al  presente  decreto  legislativo,  possono
essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure
anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso. 
  3. In sede di prima applicazione delle presenti  norme  i  soggetti
aggiudicatori   adottano,   in    alternativa    alla    concessione,
l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti
di  importo  superiore  a  duecentocinquanta  milioni  di  euro,  che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con
altri sistemi di collegamento europei;  complessita'  dell'intervento
tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche'
estrema  complessita'  tecnico-organizzativa.  L'individuazione   dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti. Ferma restando  l'applicazione  delle  semplificazioni
procedurali di cui al presente decreto, i progetti che non abbiano le
caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto  integrato
di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti  ovvero
con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il  progetto
esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione. 
  4. Le norme del presente decreto non derogano le  previsioni  delle
leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5  febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  relative
alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia. 
  5.  Le  procedure  di  approvazione,  finanziamento  e  affidamento
previste   dal   presente   decreto    legislativo    si    applicano
all'attraversamento stabile dello Stretto di  Messina,  inserito  nel
programma, anche in deroga alle previsioni della  legge  17  dicembre
1971, n. 1158. La  societa'  Stretto  di  Messina  S.p.a.,  istituita
secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158,
e qualificata organismo  di  diritto  pubblico  in  applicazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23  gennaio
1998,  costituisce  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi  del  presente
decreto legislativo. 
  6. Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza,  i
soggetti aggiudicatori, ivi compresi  i  commissari  straordinari  di
Governo, anche in liquidazione, nominati in  virtu'  di  disposizioni
diverse da quelle di cui alla legge delega,  possono  stipulare,  con
riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto  degli  elementi
essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro  adeguamento
alle  previsioni  della  legge  delega   e   del   presente   decreto
legislativo. 
  7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e  alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui
all'articolo 13, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione
della  normativa  stabilita  nel  decreto  stesso,   ferma   restando
l'efficacia   degli   atti   compiuti   relativamente   agli   stessi
procedimenti. 
 
          Note all'art. 16:
              -  La legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi
          per   la  salvaguardia  di  Venezia"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1973, n. 117.
              -  La  legge  29  novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi
          interventi  per  la  salvaguardia di Venezia" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1984, n. 332.
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi
          per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  delle sua laguna" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 febbraio 1992, n.
          42.
              -   La   legge  17  dicembre  1971,  n.  1158,  recante
          "Collegamento  viario  e  ferroviario  fra la Sicilia ed il
          continente",   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 1972, n. 8.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          23  gennaio 1998, recante "Alienazione della partecipazione
          del  Tesoro  nella  B.N.L. S.p.a. ovvero nella societa' che
          risultera'  dalla  integrazione  con  il  Banco  di  Napoli
          S.p.a.",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
          1998, n. 26.