Art. 16 Norme transitorie e derogatorie 1. Nel caso in cui sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9. 2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal presente decreto legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui al presente decreto legislativo, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso. 3. In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione. 4. Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia. 5. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente decreto legislativo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo. 6. Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo. 7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 13, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.
Note all'art. 16: - La legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1973, n. 117. - La legge 29 novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1984, n. 332. - La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e delle sua laguna" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42. - La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998, recante "Alienazione della partecipazione del Tesoro nella B.N.L. S.p.a. ovvero nella societa' che risultera' dalla integrazione con il Banco di Napoli S.p.a.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1998, n. 26.