Art. 17 Campo di applicazione 1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997. 2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori. 3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga. 4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3. 5. Con successivo decreto legislativo sara' regolata la procedura di autorizzazione ambientale integrata per gli insediamenti produttivi.
Note all'art. 17: - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle note alla premessa. - L'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale legge n. 175 del 5 luglio 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE del Consiglio del 3 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale legge n. 73 del 14 marzo 1997, e' il seguente: "Art. 2 . - "1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinche', prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'art. 4 . 2. La valutazione dell'impatto ambientale puo' essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva. "2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento. 3. Fatto salvo l'art. 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri: a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni cosi' raccolte; b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa; c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo". - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, supplemento ordinario.