Art. 17
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della
   legge  21  dicembre  2001,  n. 443, disciplina la procedura per la
   valutazione  di  impatto  ambientale  e l'autorizzazione integrata
   ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti
   produttivi  soggetti  a  tale procedura a norma delle disposizioni
   vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni
   di  cui  all'articolo  2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
   del  27  giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del
   Consiglio, del 3 marzo 1997.
  2.   Il  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e'
   obbligatorio  e  vincolante  per tutte le opere ad esso soggette a
   norma  delle  vigenti  disposizioni  ed  e'  concluso,  secondo le
   previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.
  3.   Sono   esclusi  dalla  procedura  di  valutazione  di  impatto
   ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista
   di  un  pericolo  imminente  ovvero  in seguito a calamita' per le
   quali  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  ai  sensi
   dell'articolo   5   della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225.  I
   provvedimenti   di   esclusione   sono  emanati  con  decreto  del
   Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
   dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, di concerto con i
   Ministri   interessati,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  che
   garantiscono  il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
   eventuale deroga.
  4.  Per  le  infrastrutture  ed  insediamenti produttivi soggetti a
   screening  o  valutazione  di  impatto  ambientale  regionale,  il
   provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e' emesso dal CIPE,
   previa  valutazione  da  esprimersi dalle regioni nei modi e tempi
   previsti dall'articolo 3.
  5.  Con  successivo decreto legislativo sara' regolata la procedura
   di   autorizzazione  ambientale  integrata  per  gli  insediamenti
   produttivi.
 
          Note all'art. 17:
              -  Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
          note alla premessa.
              - L'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
          27  giugno  1985  concernente  la  valutazione dell'impatto
          ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e privati,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  legge  n. 175 del 5
          luglio  1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE del
          Consiglio  del  3  marzo  1997,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale legge n. 73 del 14 marzo 1997, e' il seguente:
              "Art.   2   .  -  "1.  Gli  Stati  membri  adottano  le
          disposizioni   necessarie  affinche',  prima  del  rilascio
          dell'autorizzazione,  per i progetti per i quali si prevede
          un  notevole impatto ambientale, in particolare per la loro
          natura,  le  loro  dimensioni  o  la  loro  ubicazione, sia
          prevista  un'autorizzazione  e  una  valutazione  del  loro
          impatto. Detti progetti sono definiti nell'art. 4 .
              2.  La  valutazione dell'impatto ambientale puo' essere
          integrata  nelle  procedure esistenti di autorizzazione dei
          progetti  negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,
          in  altre  procedure  o  nelle  procedure  da stabilire per
          raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
              "2-bis.   Gli   Stati   membri  possono  prevedere  una
          procedura  unica  per soddisfare i requisiti della presente
          direttiva  e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
          del  24  settembre  1996,  sulla prevenzione e il controllo
          integrati dell'inquinamento.
              3.  Fatto  salvo  l'art.  7,  gli Stati membri, in casi
          eccezionali,  possono  esentare  in  tutto  o  in  parte un
          progetto   specifico   dalle  disposizioni  della  presente
          direttiva.
              In questi casi gli Stati membri:
                a)  esaminano  se  sia  opportuna  un'altra  forma di
          valutazione  e  se  si  debbano  mettere a disposizione del
          pubblico le informazioni cosi' raccolte;
                b) mettono a disposizione del pubblico interessato le
          informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui
          e' stata concessa;
                c)  informano  la  Commissione,  prima  del  rilascio
          dell'autorizzazione,    dei    motivi    che   giustificano
          l'esenzione  accordata  e le forniscono le informazioni che
          mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
              La  Commissione  trasmette  immediatamente  i documenti
          ricevuti agli altri Stati membri.
              La  Commisione  riferisce  ogni  anno  al  Consiglio in
          merito all'applicazione del presente paragrafo".
              -   La   legge   24  febbraio  1992,  n.  225,  recante
          "Istituzione   del   Servizio  nazionale  della  protezione
          civile",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
          1992, n. 64, supplemento ordinario.