Art. 18
                              Procedure

    1.   L'istruttoria  sui  progetti  relativi  alle  opere  di  cui
all'articolo  17,  comma  1, e' eseguita nel rispetto delle finalita'
indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale e'
redatto  ai  sensi  delle  norme  tecniche  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 e del
decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e
reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.
    2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto   ambientale,   che   deve   comprendere   dati,  analisi  ed
informazioni  relative  al  progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse  naturali,  alla  emissione  di inquinanti, alla creazione di
sostanze   nocive  ed  allo  smaltimento  dei  rifiuti.  Il  soggetto
aggiudicatore  deve  redigere  una relazione sui metodi di previsione
utilizzati  per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste  per  evitare,  ridurre  ed eventualmente compensare effetti
negativi  rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto  non  tecnico  delle  informazioni trasmesse ed indicare le
eventuali difficolta' riscontrate.
    3.  Il  progetto  comprendente  lo  studio di impatto ambientale,
relativo  ad  una  delle  opere  di  cui all'articolo 17, comma 1, e'
trasmesso  dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
    4.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene
conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di  propria  competenza,  delle
eventuali  osservazioni  ad  esso rimesse dai soggetti pubblici e dai
privati  interessati,  nei modi e termini di cui all'articolo 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
    5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per
le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica,  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,
decorsi   novanta   giorni   dalla   data   di   presentazione  della
documentazione  da  parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita'
proponente,    provvedono    ad   emettere   la   valutazione   sulla
compatibilita'  ambientale  dell'opera,  comunicandola  alle  regioni
interessate  ed  al  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti
nonche', per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle
attivita'  produttive.  Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio   a   tale  fine  si  avvale  della  commissione  prevista
dall'articolo 19.
    6.  Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato dal
CIPE,  contestualmente  all'approvazione del progetto preliminare. In
caso  di  motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  o  del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
l'adozione   del   provvedimento   di  compatibilita'  ambientale  e'
demandata  al  Consiglio  dei  Ministri,  che vi provvede nella prima
riunione  utile  successiva.  Sul progetto definitivo si procede alla
verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
 
          Note all'art. 18:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  10  agosto  1988,  n.  377,  si  veda  nelle note
          all'art. 4.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27  dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione
          degli  studi  di  impatto  ambientale e la formulazione del
          giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 legge 8 luglio
          1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 agosto 1988, n.
          377, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989,
          n. 4.
              -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
          settembre  1999, n. 348, recante "Regolamento recante norme
          tecniche  concernenti  gli  studi di impatto ambientale per
          talune  categorie  di  opere", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240.
              -  L'art.  9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
          "Istituzione del Ministero dell'ambiante e norme in materia
          di  danno  ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15  luglio  1986,  n.  162,  supplemento  ordinario,  e' il
          seguente:
              "Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano  nelle  materie di loro esclusiva competenza, e nel
          rispetto  degli  statuti  e  delle  norme di attuazione, la
          funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative  delle regioni, nelle materie previste dalla
          presente  legge, attiene ad esigenze di carattere unitario,
          anche  in  riferimento  agli obiettivi della programmazione
          economica   nazionale   ed  agli  impegni  derivanti  dagli
          obblighi  internazionali  e  comunitari.  Tale  funzione e'
          esercitata,  fuori  dei casi in cui si provveda con legge o
          con  atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'ambiente.
              2.   Il   Ministro  dell'ambiente  emana  le  direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve
          le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente, in caso di persistente
          inattivita'  degli  organi  regionali  nell'esercizio delle
          funzioni  delegate, sentita la regione interessata, assegna
          un  congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento
          degli  atti  relativi  in sostituzione dell'amministrazione
          regionale.
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  le amministrazioni
          regionali   sono  tenuti  a  fornirsi  reciprocamente  ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".