Art. 19
          Contenuto della valutazione di impatto ambientale

    1.  La  valutazione  di  impatto ambientale individua gli effetti
diretti   ed   indiretti  di  un  progetto  e  delle  sue  principali
alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  sull'uomo, sulla fauna,
sulla  flora,  sul  suolo,  sulle  acque di superficie e sotterranee,
sull'aria,  sul  clima,  sul  paesaggio  e sull'interazione fra detti
fattori,  nonche'  sui  beni  materiali  e  sul patrimonio culturale,
sociale   ed  ambientale  e  valuta  inoltre  le  condizioni  per  la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
    2.  Ai  fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, e' istituita, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
una  commissione  speciale  di  valutazione  di  impatto  ambientale,
composta  da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari  e professionisti particolarmente qualificati in materie
progettuali,   ambientali,   economiche  e  giuridiche,  nonche'  tra
dirigenti della pubblica amministrazione.
  Con  il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per la durata,
l'organizzazione  ed  il funzionamento dell'organismo. Con successivo
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
annualmente,  sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai
componenti  della  commissione,  nell'ambito  delle risorse di cui al
comma 3.
    3.  La  commissione  di  cui  al  comma 2 si avvale delle risorse
versate  dai  soggetti  aggiudicatori  a norma dell'articolo 27 della
legge  30  aprile  1999,  n.  136,  senza oneri per il bilancio dello
Stato.
 
          Note all'art. 19:
              - L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante
          "Norme   per  il  sostegno  ed  il  rilancio  dell'edilizia
          residenziale  pubblica e per interventi in materia di opere
          a   carattere   ambientale",   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              "Art.  27  (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
          le   maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento  della
          procedura   di   valutazione   dell'impatto  ambientale  di
          progetti  di  opere di competenza statale il cui valore sia
          di  entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
          disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, per le
          relative  verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
          le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
          a carico del soggetto committente il progetto il versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
          0,5  per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
          riassegnata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, su proposta del
          Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
          previsione   del   Ministero   dell'ambiente   per   essere
          riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese attinenti alla
          valutazione ambientale.
              -  L'obbligo  di  versamento  di  cui  al  comma  1 del
          presente  articolo  non  si applica alle opere per le quali
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sia
          gia'  stata  attivata  la procedura di cui all'art. 6 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349".