Art. 2
    Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1.  Il  Ministero  promuove le attivita' tecniche ed amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione  delle  regioni  o  province  autonome interessate con
oneri  a  proprio  carico, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza,   da   parte   del   CIPE,   sulla   realizzazione   delle
infrastrutture.  Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni
possono    provvedere   alle   attivita'   di   progettazione   delle
infrastrutture  statali  eventualmente anche mediante l'anticipazione
dei  finanziamenti  previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di
tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al principio
di  leale  collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli  enti  locali  interessati  e  acquisisce,  nei casi indicati dal
presente  decreto  legislativo,  la  previa  intesa  delle  regioni o
province autonome interessate.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove  e  riceve  le  proposte  degli  altri  Ministeri e delle
   regioni  o  province autonome, formulando la proposta di programma
   da approvare con le modalita' previste dalla legge delega;
   promuove  e  propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
   province   autonome,   al   fine  del  congiunto  coordinamento  e
   realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove  la  redazione dei progetti delle infrastrutture da parte
   dei  soggetti  aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
   intese   o   accordi   procedimentali   tra  i  soggetti  comunque
   interessati;
c) promuove   ed   acquisisce  il  parere  istruttorio  dei  progetti
   preliminari  e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
   del   presente  decreto  legislativo  e,  sulla  base  dei  pareri
   predetti,   cura   a   sua   volta  l'istruttoria  ai  fini  delle
   deliberazioni  del  CIPE,  proponendo  allo  stesso  le  eventuali
   prescrizioni  per  la  approvazione  del progetto. Per le opere di
   competenza  dello  Stato  il  parere  del  Consiglio superiore dei
   lavori  pubblici,  o di altri organi o commissioni consultive, ove
   richiesto   dalle   norme   vigenti,  e'  acquisito  sul  progetto
   preliminare;
d) provvede,  eventualmente  in  collaborazione  con  le  regioni, le
   province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
   carico,  alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle
   attivita'  di  affidamento  da  parte dei soggetti aggiudicatori e
   della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove    necessario,   collabora   alle   attivita'   dei   soggetti
   aggiudicatori  o degli enti interessati alle attivita' istruttorie
   con  azioni  di  indirizzo  e  supporto,  a  mezzo  delle  proprie
   strutture  ovvero  a  mezzo  dei commissari straordinari di cui al
   comma 5;
f) assegna  ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
   finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali;
   propone,  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
   al  CIPE  l'assegnazione  ai  soggetti aggiudicatori, a carico dei
   fondi,  delle  risorse  finanziarie  integrative  necessarie  alla
   realizzazione   delle   infrastrutture,  previa  approvazione  del
   progetto  preliminare  e nei limiti delle risorse disponibili. Per
   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti  produttivi strategici di
   competenza  del Ministero delle attivita' produttive, le attivita'
   di  cui  al  presente  comma sono svolte d'intesa con il Ministero
   delle attivita' produttive.
  3.  Per  le  attivita' di cui al presente decreto il Ministero, ove
non vi siano specifiche professionalita' interne, puo':
a)avvalersi   di  una  struttura  tecnica  di  missione  composta  da
   dirigenti  delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
   dalle  regioni  o  province  autonome  territorialmente coinvolte,
   nonche, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti
   di  collaborazione  coordinata  e  continuativa, da progettisti ed
   esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure
   amministrative.  La struttura tecnica di missione e' istituita con
   decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;i costi
   della  struttura  tecnica  di missione e degli advisor di cui alla
   lettera  c)  sono  posti  a  carico  dei  fondi  con  le modalita'
   stabilite  con  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
   trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
   finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
   specializzazione   e   professionalita',   previa  selezione,  con
   contratti   a   tempo  determinato  di  durata  non  superiore  al
   quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi,   quali   advisor,   di  societa'  specializzate  nella
   progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
  4.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente decreto il Ministero,
inoltre, puo':
a) avvalersi  della eventuale ulteriore collaborazione che le regioni
   o  province  autonome  interessate  vorranno  offrire, con oneri a
   proprio carico;
b) avvalersi,   d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
   finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma
   1,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e
   prestiti  o  di  societa'  da essa controllata per le attivita' di
   supporto   tecnico-finanziario   occorrenti  al  Ministero  ed  ai
   soggetti aggiudicatori;
c) richiedere   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  la
   collaborazione  della  Unita'  tecnica  finanza  di progetto, allo
   scopo  riorganizzata  con  decreto  del  Ministero dell'economia e
   delle  finanze,  anche  in  deroga  all'articolo 7, della legge 17
   maggio  1999,  n.  144,  e all'articolo 57 della legge 23 dicembre
   2000, n. 388.
  5.  Al  fine  di  agevolare la realizzazione delle infrastrutture e
insediamenti  produttivi,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti,  sentiti i Ministri competenti, nonche' i presidenti delle
regioni  o  province  autonome interessate, propone al Presidente del
Consiglio  dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di
indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici  e  privati  interessati.  Per le opere non aventi carattere
interregionale   o   internazionale,   la   proposta  di  nomina  del
commissario  straordinario  e'  formulata  d'intesa con il presidente
della   regione   o   provincia  autonoma,  o  sindaco  della  citta'
metropolitana interessata.
  6.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono
posti  a  carico  dei  fondi e sono contenuti nell'ambito della quota
delle  risorse  che annualmente sono destinate allo scopo con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti  nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad  adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti,  i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla    sollecita    progettazione,    istruttoria,   affidamento   e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
  8.   I   commissari  straordinari  riferiscono  al  Presidente  del
Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE
in  ordine  alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte
ed  operano  secondo  le  direttive  dai  medesimi impartite e con il
supporto  del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione  e  degli  advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi,
ogni occorrente studio e parere.
  9.  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina
del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  ed  i costi
pertinenti  alle  attivita'  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche' le
modalita'  di  corresponsione  degli  stessi,  a  carico  dei  fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
  10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e'
istituito,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti,  e  senza  oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di
lavoro  allo  scopo  di  assicurare ai commissari straordinari che ne
facciano  richiesta,  l'assistenza ed il supporto coordinato da parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per la legge n. 443/01 (legge delega), si veda nelle
          note alla premessa.
              - Il comma 1 dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2001,
          n.   448  recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2002),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2001, n. 301, cosi' recita:
              "1. Per  il finanziamento del piano straordinario delle
          infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello
          regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi
          e   prestiti   puo'  intervenire,  per  fini  di  interesse
          generale,  anche  in  collaborazione  con altre istituzioni
          finanziarie,  a  favore  di  soggetti pubblici e privati ai
          quali   fanno   carico  gli  studi,  la  progettazione,  la
          realizzazione   e   la   gestione   delle  opere,  mediante
          operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di
          finanza  di  progetto,  di  prestazioni  di  garanzie  e di
          assunzioni  di nuove partecipazioni che non dovranno essere
          di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art.
          2359 del Codice civile".
              - L'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante:
          "Misure  in  materia di investimenti, delega al Governo per
          il   riordino   degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il  riodino  degli  enti  previdenziali",  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 maggio  1999,  n.  118, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
              "Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
          progetto).   -  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  CIPE,
          l'Unita'   tecnica   -  Finanza  di  progetto,  di  seguito
          denominata "Unita'".
              2.  L'Unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno
          delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
          finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali
          privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica
          prevista  all'art.  14,  comma 11,  della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e di fornire
          supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del CIPE
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
              3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici   nell'attivita'   di  individuazione  delle
          necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la
          realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in
          quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.
          14,  comma  2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
          successive modificazioni.
              4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
          soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, e
          nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della
          aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge
          n. 109 del 1994.
              5.  L'Unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici.
              6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
              7.  L'organico  dell'Unita'  e'  composto di 15 unita',
          scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni
          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
          nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei
          settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e
          giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per
          la funzione pubblica.
              8.  I  componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
          dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano
          in  carica quattro anni e possono essere confermati per una
          sola volta.
              9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento
          economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento.
              10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
          articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a
          decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          annuale   sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui  risultati
          conseguiti".
              -  L'art.  57  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388,
          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2001)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre
          2000, n. 302, supplemento ordinario, cosi' recita:
              "Art.  57  (Finanza  di  progetto).  -  1. Al  fine  di
          garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi fissati dal
          Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli
          anni   2001-2004   in   coerenza   con   gli   orientamenti
          programmatici   definiti   dal   CIPE,  le  amministrazioni
          statali,  in  fase  di  pianificazione  ed  attuazione  dei
          programmi  di spesa per la realizzazione di infrastrutture,
          acquisiscono  le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di
          progetto,  di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
          144,   secondo   modalita'   e   parametri   definiti   con
          deliberazione  del  CIPE,  da  emanare entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28 agosto   1997,   n.   281.   Con
          deliberazione  del  CIPE,  da  emanare entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          sentita   la   medesima   Conferenza   unificata,   saranno
          individuate    ulteriori    modalita'   di   incentivazione
          all'utilizzo  dello strumento della finanza di progetto. Le
          amministrazioni  regionali  e locali possono ricorrere alle
          valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
          le modalita' previste dal presente articolo".
              -  L'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e
          convertito   in   legge,   con  modificazioni  dalla  legge
          23 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 maggio 1997, n. 119, cosi' recita:
              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le
          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche
          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in
          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di
          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni
          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  gia'
          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi
          in  una convenzione quadro, oggetto di precedente gara e la
          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  adottato  entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la
          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario
          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro
          quindici   giorni   dalla   ricezione,   puo'  disporne  la
          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del
          commissario sono esecutivi.
              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
              4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, puo' affidare le
          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto
          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,
          nonche'  lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle
          disposizioni  di  cui  ai commi 4 e successivi dell'art. 17
          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.
              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio   tecnico  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami  di  venticinque  posti  con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
              7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1".