Art. 20
               Compiti della Commissione speciale VIA

  1.   La  Commissione  provvede  alla  istruttoria  tecnica  di  cui
   all'articolo  19  e, entro sessanta giorni dalla presentazione del
   progetto  da  parte  del  soggetto  proponente, esprime il proprio
   parere  sul  progetto  assoggettato  alla valutazione dell'impatto
   ambientale.
  2.    Ove    la   Commissione   verifichi   l'incompletezza   della
   documentazione  presentata,  il  termine  indicato  al  comma 1 e'
   differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
  3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura
   della  procedura;  nel  caso  in cui il soggetto aggiudicatore non
   abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni
   successivi, il parere si ritiene negativo.
  4.  La  Commissione  ha,  altresi',  il  compito  di  verificare la
   ottemperanza   del   progetto  definitivo  alle  prescrizioni  del
   provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e di effettuare gli
   opportuni  controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
   prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
  5.  Qualora  il  progetto  definitivo  sia sensibilmente diverso da
   quello   preliminare,   la   Commissione   riferisce  al  Ministro
   dell'ambiente e della tutela del territorio che puo' disporre, nei
   trenta    giorni    dalla   comunicazione   fatta   dal   soggetto
   aggiudicatore,     concessionario     o    contraente    generale,
   l'aggiornamento  dello  studio  di  impatto  ambientale e la nuova
   pubblicazione  dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di
   osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
  6.  Qualora  si  riscontrino  violazioni degli impegni presi ovvero
   modifiche  del  progetto  che  comportino significative variazioni
   dell'impatto  ambientale,  la  commissione  riferisce  al Ministro
   dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, il quale ordina al
   soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al
   CIPE  la  sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione
   ambientale  a  spese  del  responsabile,  nonche'  l'adozione  dei
   provvedimenti  cautelari  di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8
   luglio 1986, n. 349.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della Repubblica
   italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
   farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 agosto 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                 dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                                 e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                                 delle finanze
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                                 produttive
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                                 della tutela del territorio
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                                 attivita' culturali
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              La Loggia, Ministro per gli affari
                                 regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 20:
              -  Per  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, si veda nelle
          note all'art. 18.