Art. 3 Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1. 2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1. 3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto gia' previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente decreto legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni. 5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. 6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue: a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali; b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale. 7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18, comma 6. 8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 11 (L-R) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento; c) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. 3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma". - Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. 2. Chiunque chieda il rilascio dell'autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprieta'. 3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. 4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. 5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati".