Art. 3
      Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione

  1.  I  soggetti  aggiudicatori  trasmettono  al Ministero, entro il
termine  di  sei  mesi  dalla approvazione del programma, il progetto
preliminare  delle  infrastrutture  di  competenza; per le opere gia'
previste  nel  primo  programma,  il  termine  decorre  dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto  legislativo.  Ove  sia
necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato
a  nove  mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del
progetto  preliminare  ed  eventualmente  non  gia' disponibili, sono
assegnate  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
del  soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata
alle  attivita'  progettuali,  nei  limiti delle risorse disponibili,
anche  a  rimborso  di  somme  gia' anticipate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
  2.  Ove  il  soggetto  aggiudicatore  intenda  sollecitare,  per la
redazione  del  progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne
da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.
  3.  Il  progetto  preliminare  delle infrastrutture, oltre a quanto
gia'  previsto  ai  sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovra'
evidenziare,  con  apposito  adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate,  le  relative  eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure  di salvaguardia, dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche
le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche  funzionali  ed i
limiti  di  spesa  dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il
limite  di  spesa  per  le  eventuali  opere  e  misure  compensative
dell'impatto   territoriale   e   sociale   e   dovra'  includere  le
infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove,
ai  sensi  delle  disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera
sia  soggetta  a  valutazione  di  impatto  ambientale,  il  progetto
preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e, una
volta  emessi  i  regolamenti  di cui all'articolo 15, comma 3, degli
ulteriori  elaborati  ivi  eventualmente  previsti  e  reso  pubblico
secondo  le  procedure  previste  dalla  legge  nazionale o regionale
applicabile.  Ai fini della approvazione del progetto preliminare non
e'   richiesta  la  comunicazione  agli  interessati  alle  attivita'
espropriative,  di  cui  all'articolo  11  del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  4.  I  soggetti  aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero  e,  ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province  autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi'  rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
al successivo articolo 5. Le amministrazioni interessate rimettono le
proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione
del   progetto  preliminare;  le  valutazioni  delle  amministrazioni
competenti  in  materia  ambientale  sono  rese  nel  rispetto  delle
previsioni   del  Capo  II  del  presente  decreto  legislativo.  Nei
successivi   sessanta   giorni  il  Ministero,  acquisito,  nei  casi
previsti,  il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di
altra  commissione consultiva competente, formula la propria proposta
al  CIPE,  che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto  nel  termine  prescritto  una  o  piu' delle valutazioni o
pareri  di  cui  sopra,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  invita  i  soggetti  medesimi  a  rendere la valutazione o
parere  entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il
Ministro   formula   la  propria  proposta  al  CIPE,  con  eventuali
prescrizioni.
  5.  Il  progetto  preliminare  non  e'  sottoposto  a conferenza di
servizi.  Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del
presente   articolo,   e'  approvato  dal  CIPE.  Il  CIPE  decide  a
maggioranza,   con   il   consenso,   ai   fini  della  intesa  sulla
localizzazione,  dei  presidenti  delle  regioni  e province autonome
interessate,  che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio
si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui
al  comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non
si siano tempestivamente espressi.
  6.  In  caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome
interessate si procede come segue:
a) per    le    infrastrutture    di   carattere   interregionale   o
   internazionale,   il   progetto  preliminare  e'  sottoposto  alla
   valutazione  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui
   attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
   provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso
   a  cura  del  Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici
   che,  nei  quarantacinque  giorni dalla ricezione, valuta i motivi
   del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
   delle  funzionalita'  dell'opera,  la regione o provincia autonoma
   dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del
   Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al
   CIPE,  che  assume  le  proprie motivate definitive determinazioni
   entro  i  successivi  trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa sede
   permanga  il  dissenso  della  regione  o provincia autonoma, alla
   approvazione  del  progetto preliminare si provvede entro sessanta
   giorni   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
   deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
   delle  infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di
   competenza  di  altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
   attivita'  produttive  o  altro  Ministro  competente per materia,
   sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di
   dissenso   delle  regioni  o  province  autonome  interessate,  si
   provvede,  entro  i  successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio
   tecnico  costituito  d'intesa  tra  il  Ministero  e  la regione o
   provincia  autonoma  interessata,  ad  una  nuova  valutazione del
   progetto  preliminare  e della eventuale proposta alternativa che,
   nel   rispetto   delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
   provincia  autonoma  dissenziente  avesse  formulato  all'atto del
   dissenso.  Ove  permanga  il dissenso sul progetto preliminare, il
   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti propone al CIPE,
   d'intesa  con  la  regione  o  provincia  autonoma interessata, la
   sospensione  della  infrastruttura  o  insediamento produttivo, in
   attesa   di   nuova  valutazione  in  sede  di  aggiornamento  del
   programma,  ovvero  l'avvio  della  procedura  prevista in caso di
   dissenso   sulle   infrastrutture  o  insediamenti  produttivi  di
   carattere interregionale o internazionale.
  7.  L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti
norme,  l'accertamento  della  compatibilita' ambientale dell'opera e
perfeziona,   ad   ogni   fine   urbanistico  ed  edilizio,  l'intesa
Stato-regione  sulla  sua  localizzazione,  comportando  l'automatica
variazione  degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti
locali  provvedono  alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree
impegnate  e  delle  relative  eventuali  fasce  di rispetto. Ai fini
ambientali, si applica l'articolo 18, comma 6.
  8.   Per   tutte   le   infrastrutture,   l'autorizzazione  di  cui
all'articolo  15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,   n.   327,  puo'  essere  estesa  al  compimento  di  ricerche
archeologiche,   bonifica  di  ordigni  bellici,  bonifica  dei  siti
inquinati  e  puo'  essere  rilasciata  dalla  autorita' espropriante
ovvero  dal  concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai
soggetti  o  alle  societa' incaricate della predetta attivita' anche
prima   della   redazione   del  progetto  preliminare.  Le  ricerche
archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle competenti
soprintendenze,   che   curano  la  tempestiva  programmazione  delle
ricerche  ed  il  rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all'avvio delle opere.
  9.  Ove,  ai  fini  della  progettazione  delle infrastrutture, sia
necessaria  l'escavazione  di  cunicoli esplorativi, l'autorizzazione
alle  attivita' relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e
la  individuazione  dei  siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con il presidente
della  regione  o  provincia  autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni
dalla  richiesta  la  autorizzazione  e'  rimessa  al  CIPE,  che  si
pronuncia  nei  successivi  trenta giorni, con le modalita' di cui ai
commi  5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a
livello   ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio ai fini della procedura
di valutazione di impatto ambientale.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  11  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno  2001,  n. 327, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art. 11 (L-R) (La partecipazione degli interessati). -
          1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il
          vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
          catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
                a) nel  caso  di  adozione  di  una variante al piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica,  almeno  venti  giorni  prima  della delibera del
          consiglio comunale;
                b) nei  casi  previsti  dall'art. 10, comma 1, almeno
          venti   giorni  prima  dell'emanazione  dell'atto  se  cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento;
                c) nei   casi   previsti   dall'art.   12,  comma  1,
          lettera c),   l'avviso   di   avvio   del  procedimento  e'
          comunicato agli interessati alle singole opere previste dal
          progetto,  dandone  altresi'  pubblico avviso su uno o piu'
          quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati
          possono   formulare   entro   i  successivi  trenta  giorni
          osservazioni  che  vengono  valutate  dalla  conferenza  di
          servizi ai fini delle definitive determinazioni.
              2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore
          le  disposizioni  vigenti  che  regolano  le  modalita'  di
          partecipazione   del  proprietario  dell'area  e  di  altri
          interessati  nelle fasi di adozione e di approvazione degli
          strumenti urbanistici.
              3.  Qualora  il vincolo preordinato all'esproprio sorga
          dall'inserimento  dell'opera  pubblica  nel  programma  dei
          lavori,  al  proprietario  dell'area  va  inviato  l'avviso
          dell'avvio  del  procedimento  di approvazione del medesimo
          programma".
              -  Il  testo  dell'art.  15  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno  2001,  n. 327, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di espropriazione per pubblica utilita'" pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   16 agosto   2001,   n.  189,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). -
          1. Per  le  operazioni  planimetriche e le altre operazioni
          preparatorie  necessarie  per  la redazione dello strumento
          urbanistico  generale,  di  una  sua  variante o di un atto
          avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
          previsioni  urbanistiche  e  per  la progettazione di opere
          pubbliche  e  di  pubblica  utilita', i tecnici incaricati,
          anche  privati,  possono  essere  autorizzati ad introdursi
          nell'area interessata.
              2. Chiunque chieda il rilascio dell'autorizzazione deve
          darne  notizia, mediante atto notificato con le forme degli
          atti  processuali  civili o lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  al  proprietario  del  bene,  cosi'  come
          risulta  dai registri catastali, nonche' al suo possessore,
          se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto
          delle  eventuali  osservazioni formulate dal proprietario o
          dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o
          comunicazione,  e  puo'  accogliere  la  richiesta  solo se
          risultano  trascorsi  almeno  ulteriori  dieci giorni dalla
          data  in  cui e' stata notificata o comunicata la richiesta
          di introdursi nella altrui proprieta'.
              3.  L'autorizzazione  indica  i  nomi delle persone che
          possono  introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
          o  comunicata  mediante  lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento  almeno  sette  giorni  prima dell'inizio delle
          operazioni.
              4.  Il  proprietario  e  il possessore del bene possono
          assistere  alle  operazioni, anche mediante persone di loro
          fiducia.
              5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari,
          l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 e' rilasciata entro
          trenta  giorni  dall'approvazione  del  progetto  ai  sensi
          dell'art. 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla
          bonifica  da  ordigni  bellici  e  alla  bonifica  dei siti
          inquinati".