Art. 4.
         Progetto definitivo - Pubblica utilita' dell'opera
  1.  Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una
relazione  del  progettista  attestante  la  rispondenza  al progetto
preliminare  ed  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede  di
approvazione   dello   stesso   con   particolare   riferimento  alla
compatibilita'  ambientale  ed  alla  localizzazione  dell'opera.  E'
corredato  inoltre  dalla  definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici  e  compensative  dell'impatto ambientale, territoriale e
sociale.
  2.  L'avvio  del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita'
e'   comunicato   dal   soggetto   aggiudicatore,   o  per  esso  dal
concessionario  o  contraente  generale,  ai privati interessati alle
attivita'  espropriative  ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
la  comunicazione  e'  effettuata con le stesse forme previste per la
partecipazione  alla  procedura  di valutazione di impatto ambientale
dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10  agosto  1988,  n.  377. Nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla  comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati
dalle  attivita'  espropriative  possono  presentare  osservazioni al
soggetto  aggiudicatore,  che  dovra'  valutarle per ogni conseguente
determinazione.  Le  disposizioni  del  presente  comma derogano alle
disposizioni  degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore,  del  concessionario  o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
ed  a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti a rilasciare
permessi  ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori
di  opere  interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i
gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento  o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o
di  varianti  migliorative  che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche  essenziali  delle  opere, nel rispetto dei limiti di
spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e
richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza
di  servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del
progetto  da  parte  dei soggetti interessati e conclusa non oltre il
termine di novanta giorni di cui al presente comma.
  4.  La  Conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3 ha finalita'
istruttoria  e  ad essa non si applicano le previsioni degli articoli
14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1999, n. 241, in materia di
Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione
della  Conferenza  di  servizi  il Ministero valuta la compatibilita'
delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma
3  da  parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori
di  opere  interferenti  con  le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto  preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE
che,   nei   trenta   giorni   successivi,   approva,  con  eventuali
integrazioni  o  modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilita'.
  5.  L'approvazione  del  progetto  definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra  autorizzazione,  approvazione  e  parere comunque denominato e
consente   la   realizzazione  e,  per  gli  insediamenti  produttivi
strategici,  l'esercizio  di  tutte le opere, prestazioni e attivita'
previste  nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia  autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo
3,  comma  6.  Gli  enti locali provvedono all'adeguamento definitivo
degli  elaborati  urbanistici  di  competenza  ed  hanno  facolta' di
chiedere  al  soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente
generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
 
          Note all'art. 4:
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: "Regolamentazione
          delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art.
          6  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e norme in materia del danno
          ambientale",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
          1988, n. 304, e' il seguente:
              "Art.   5   (Pubblicita).  -  1.  Contestualmente  alla
          comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
          di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
          quotidiano  piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
          territorialmente   interessata   e   su   un  quotidiano  a
          diffusione    nazionale,    di   un   annuncio   contenente
          l'indicazione  dell'opera,  la  sua  localizzazione  ed una
          sommaria  descrizione del progetto. Il committente provvede
          altresi'  al  deposito  di  una o piu' copie del progetto e
          degli  elaborati  della  comunicazione  cosi' come definiti
          all'art.  2,  presso  il competente ufficio della regione o
          provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione
          da  parte  del  pubblico.  Le  regioni, entro trenta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          individuano  gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche
          alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e
          ad una adeguata informazione al pubblico.".
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, vedi nota all'art. 3.
              -  Per  la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota
          all'art. 4.