Art. 5
                            Interferenze

  1.  Ad  integrazione  e  parziale  deroga  delle  previsioni di cui
all'articolo  25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze  alla  realizzazione  delle  infrastrutture  si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.
  2.  Il  progetto  preliminare  e'  rimesso,  a  cura  del  soggetto
aggiudicatore,  agli  enti  gestori  delle  interferenze  gia' note o
prevedibili.  Gli  enti  gestori  hanno  l'obbligo  di  verificare  e
segnalare  al  soggetto  aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non  rilevate  con  il  sedime  della  infrastruttura  o insediamento
produttivo,  di  collaborare  con  il  soggetto  aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate
e  di  dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita'
progettuali di propria competenza.
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  corredato dalla indicazione delle
interferenze,  rilevate  dal  soggetto  aggiudicatore e, in mancanza,
indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine di novanta giorni di cui
all'articolo  4,  comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti ed
attraversamenti  e  di  quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
  4.  I  gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle
interferenze  di  cui  al  comma  3  approvato dal CIPE unitamente al
progetto   definitivo,   anche  indipendentemente  dalla  stipula  di
eventuali  convenzioni  regolanti  la risoluzione delle interferenze,
sempreche'   il   soggetto  aggiudicatore  si  impegni  a  mettere  a
disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
  5.  In  caso  di  mancato rispetto del programma di cui al comma 4,
ovvero  di  mancata  segnalazione  ai  sensi del comma 2, il soggetto
gestore  ha  l'obbligo  di  risarcire  i  danni  subiti  dal soggetto
aggiudicatore  per il conseguente impedimento al regolare svolgimento
dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare
le  procedure  di  cui  all'articolo  25,  comma  4,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n. 327, chiedendo al
Prefetto,  ovvero  al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni,
del   gestore   inadempiente   al   programma  di  risoluzione  delle
interferenze.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 giugno 2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 3.