Art. 6. Modalita' di realizzazione 1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione; b) affidamento unitario a contraente generale.
Note all'art. 6: - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle note all'art. 1.