Art. 6.
                     Modalita' di realizzazione
  1.  In  deroga  alle  previsioni di cui all'articolo 19 della legge
quadro, la realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
    a) concessione di costruzione e gestione;
    b) affidamento unitario a contraente generale.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  la  legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle
          note all'art. 1.