Art. 7. Concessione 1. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture e' regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonche' dalle altre norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dal presente articolo. 2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori: a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente: imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facolta' per i candidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto; invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi; b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993; norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadro e del regolamento; c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 del presente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla direttiva 93/37/CEE. 4. Per le concessioni gia' affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, gia' affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.
Note all'art. 7: - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle note all'art. 1. - Per la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle note all'art. 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive mbdificazioni", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49. - Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle note all'art. 1. - Per la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si veda nelle note dell'art. 1.