Art. 7.
                             Concessione
  1.  La  concessione  di costruzione e gestione di infrastrutture e'
regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonche'
dalle  altre  norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate
ed integrate come previsto dal presente articolo.
  2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell'opera.  Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e
la  durata  della  concessione  sono  determinati, nel bando di gara,
sulla  base  del  piano  economico  finanziario e costituiscono, come
previsto   al   successivo   articolo   10,  comma  4,  parametri  di
aggiudicazione  della concessione. Nella determinazione del prezzo si
tiene  conto  della  eventuale prestazione di beni e servizi da parte
del  concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente
all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
  3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
    a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente:
      imporre   al   concessionario   di  affidare  a  terzi  appalti
corrispondenti  ad  una percentuale minima del 30% del valore globale
dei  lavori,  pur prevedendo la facolta' per i candidati di aumentare
tale  percentuale  in  sede di offerta. Detta percentuale minima deve
figurare nel contratto;
      invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi;
    b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello
stesso  concessionario  con  i  propri  appaltatori  o con il proprio
contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
      norme  regolanti  gli  appalti  del  concessionario di cui alla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;
      norme  di  qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34;
      verifiche   antimafia,   da   espletarsi  nei  confronti  degli
affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e
appaltatore  o  contraente  generale sono rapporti di diritto privato
disciplinati  dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti
l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme
della legge quadro e del regolamento;
    c)  i  rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici  dei  lavori  sono individuati e regolati dall'articolo 3,
comma  6,  della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di
tali  imprese  e'  unito  alle  candidature  per la concessione. Tale
elenco  e'  aggiornato  in  funzione delle modifiche che intervengono
successivamente   nei   collegamenti   tra   le   imprese.   Ove   il
concessionario  si  avvalga  per  la realizzazione delle opere, di un
contraente  generale,  ai  rapporti  tra  concessionario e contraente
generale  si  applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 del presente
decreto.  Ove  il  contraente  generale  sia  un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote
ad  essi  riservate  in  sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il
subaffidamento  delle quote predette dovra' avvenire con la procedura
prevista   per   gli   appalti  del  concessionario  dalla  direttiva
93/37/CEE.
  4.  Per  le  concessioni gia' affidate, relative ad infrastrutture,
ovvero  rinnovate  e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima
del  quaranta  per  cento dei lavori. E' fatto divieto ai soggetti di
cui  al  comma  2,  lettera  a),  della legge quadro, di procedere ad
estensioni  dei  lavori  affidati  in  concessione  al di fuori delle
ipotesi  consentite  dalla  direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamento
degli  atti  convenzionali  sulla  base di uno schema predisposto dal
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento
deve essere data comunicazione al Parlamento.
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle  concessioni,  relative  ad  infrastrutture,  gia'  affidate  al
momento  di  entrata  in  vigore del presente decreto e derogano agli
articoli 24 e 25 della legge quadro.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  la  legge  11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle
          note all'art. 1.
              - Per  la  Direttiva  93/37/CEE  del 14 giugno 1993, si
          veda nelle note all'art. 1.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34, recante "Regolamento recante istituzione del
          sistema  di  qualificazione  per  gli  esecutori  di lavori
          pubblici,  ai  sensi  dell'art.  8  della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109,  e successive mbdificazioni", e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29
          febbraio 2000, n. 49.
              - Per  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.
              - Per  la  Direttiva  93/37/CEE  del 14 giugno 1993, si
          veda nelle note dell'art. 1.