Art. 8.
                              Promotore
  1.  Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta
istituito,  sul  sito  informatico  individuato  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell'articolo  24 della legge 24
novembre  2000,  n.  340, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e
comunitaria,  la  lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore  ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da
parte  di promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro,
precisando,  per  ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a
quattro  mesi  entro  il  quale  i  promotori  possono  presentare le
proposte  nonche'  l'ufficio competente a riceverle e presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
  2.  Il  soggetto  aggiudicatore  non  prende  in  esame le proposte
pervenute  oltre  la  scadenza  del termine. E' comunque facolta' del
promotore  presentare  proposta  per opere per le quali non sia stato
pubblicato  l'avviso  nei  termini  di  cui all'articolo 37-bis della
legge quadro.
  3.  Il  soggetto  aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della legge quadro, promuove,
ove  necessaria,  la procedura di valutazione di impatto ambientale e
quella  di  localizzazione  urbanistica,  ai sensi dell'articolo 3. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
d'impatto   ambientale   e   quant'altro   necessario  alle  predette
procedure.
  4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare,  nei  tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di
non  approvare  la  proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai
fini  dell'eventuale  espletamento  di una nuova istruttoria o per la
realizzazione  dell'opera  con  diversa procedura; in ogni caso, sono
rimborsati  al  promotore  i  costi  della  integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
  5.  La  gara  di  cui  all'articolo 37-quater della legge quadro e'
bandita  entro  un  mese  dalla delibera di approvazione del progetto
preliminare  da  parte  del  CIPE ed e' regolata dall'articolo 10 del
presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 8:
              - L'art.  24  della  legge  24  novembre  2000, n. 340,
          recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per
          la  semplificazione  di procedimenti amministrativi - Legge
          di   semplificazione   1999",   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente:
              "Art.  24  (Gare  informatiche  e supporto ai programmi
          informatici   delle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  A
          decorrere  dal 1 gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche
          sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara
          su  uno o piu' siti informatici individuati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  stabilisce
          altresi' le necessarie modalita' applicative.
              2. A  decorrere  dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui
          al  comma  1  sono  estesi  alle societa' concessionarie di
          lavori  e  servizi  pubblici,  alle  societa', alle aziende
          speciali  e  ai  consorzi  che gestiscono servizi pubblici,
          nonche'  agli  altri  soggetti  obbligati  ad  osservare la
          normativa   nazionale  e  comunitaria  sulle  procedure  di
          affidamento degli appalti pubblici.
              3. A  decorrere  dal  1 luglio 2001 la pubblicazione di
          cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di
          importo inferiore a quello di applicazione della disciplina
          comunitaria,  sostituisce ogni altra forma di pubblicazione
          prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la
          normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi
          di   pubblicazione  sui  giornali  quotidiani  o  periodici
          previsti dalle leggi vigenti.
              4.   Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  definite  le  procedure di scelta del contraente e le
          modalita'  di utilizzazione degli strumenti informatici che
          le  pubbliche  amministrazioni  possono  utilizzare ai fini
          dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni
          e servizi.
              5.  I  regolamenti  assicurano la parita' di condizioni
          dei   partecipanti,   la  segretezza,  ove  necessaria,  la
          trasparenza  e la semplificazione delle procedure, comprese
          quelle  relative  alle  modalita'  di collaudo e pagamento,
          nonche' la completezza delle offerte.
              6. Per  la  definizione  e  attuazione dei programmi di
          informatizzazione   delle  pubbliche  amministrazioni,  ivi
          compresa  l'assistenza  ai  soggetti che utilizzano la rete
          unitaria  della  pubblica  amministrazione,  il  Governo si
          avvale  del  Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17
          della  legge 15 maggio 1997, n. 127 che e' collocato presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri in posizione di
          autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'art. 7
          del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303.  Sono
          soppressi  i  primi  due  periodi  del  medesimo  comma  19
          dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997.
              7.  Le spese relative al servizio informatico di cui al
          presente    articolo   sono   ricomprese   negli   ordinari
          stanziamenti di bilancio.
              8.  Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
          speciale  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano
          ai  sensi  dei rispettivi statuti e delle relative norme di
          attuazione".
              - Per  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.