Art. 9
                  Affidamento a contraente generale

  1.  Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il
soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro,
affida  ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione
nella   costruzione   di   opere   nonche'   di   adeguata  capacita'
organizzativa,  tecnico-realizzativa  e  finanziaria la realizzazione
con   qualsiasi   mezzo   dell'opera,  nel  rispetto  delle  esigenze
specificate  nel  progetto  preliminare  o  nel  progetto  definitivo
redatto  dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo  pagato  in  tutto  o  in  parte dopo l'ultimazione dei
lavori.
  2. Il contraente generale provvede:
a) allo  sviluppo  del  progetto definitivo ed alle attivita' tecnico
   amministrative  occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire
   alla  approvazione  dello  stesso  da  parte  del  CIPE, ove detto
   progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla   acquisizione  delle  aree  di  sedime;  la  delega  di  cui
   all'articolo   6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,
   puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla  esecuzione  con  qualsiasi  mezzo  dei  lavori  ed alla loro
   direzione;
e) al   prefinanziamento,   in   tutto  o  in  parte,  dell'opera  da
   realizzare;
f) ove  richiesto,  alla  individuazione  delle  modalita' gestionali
   dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla  indicazione,  al  soggetto  aggiudicatore,  del  piano degli
   affidamenti,  delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
   di  tutti  gli  altri  elementi utili a prevenire le infiltrazioni
   della  criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e
   gli organi competenti in materia.
  3. Il soggetto aggiudicatore provvede: .i4;
  a)   alle  attivita'  necessarie  alla  approvazione  del  progetto
   definitivo  da  parte  del  CIPE, ove detto progetto non sia stato
   posto a base di gara;
  b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
  c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
  d) al collaudo delle stesse;
  e)  alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti
   in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della
   criminalita',  finalizzati  alla verifica preventiva del programma
   di  esecuzione  dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
   tutte  le  fasi  di  esecuzione  delle opere e dei soggetti che le
   realizzano.
  4.  Il  contraente  generale  risponde  nei  confronti del soggetto
aggiudicatore  della  corretta  e  tempestiva  esecuzione dell'opera,
secondo le successive previsioni del presente decreto. I rapporti tra
soggetto  aggiudicatore  e  contraente  generale  sono  regolati, per
quanto  non  previsto  dalla  legge  delega,  dal  presente decreto e
dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle norme
della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158,  dagli  atti  di  gara e dalle norme del codice civile regolanti
l'appalto.
  5.  Alle  varianti del progetto affidato al contraente generale non
si  applicano  gli  articoli  24  e  25 della legge quadro; esse sono
regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e dalle disposizioni seguenti:
a) restano  a  carico  del  contraente generale le eventuali varianti
   necessarie  ad  emendare  i  vizi  o  integrare  le  omissioni del
   progetto   redatto   dallo   stesso   ed  approvato  dal  soggetto
   aggiudicatore,  mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore
   le   eventuali   varianti  indotte  da  forza  maggiore,  sorpresa
   geologica  o  sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
   comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al  di  fuori  dei  casi  di  cui  alla  lettera a), il contraente
   generale  puo'  proporre  al  soggetto  aggiudicatore  le varianti
   progettuali  o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
   ridurre  il  tempo  o  il  costo  di realizzazione delle opere; il
   soggetto   aggiudicatore  puo'  rifiutare  la  approvazione  delle
   varianti  o  modifiche  tecniche  ove  queste  non  rispettino  le
   specifiche  tecniche  e  le  esigenze  del soggetto aggiudicatore,
   specificate  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  o  comunque
   determinino   peggioramento   della   funzionalita',  durabilita',
   manutenibilita'   e   sicurezza  delle  opere,  ovvero  comportino
   maggiore  spesa  a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
   termine di ultimazione.
  6.  Il  contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita'  di  cui  al  comma 2 direttamente ovvero, se costituito da
piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;
i  rapporti  del  contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di
diritto privato, cui non sono applicabili le norme della legge quadro
e  del  relativo  regolamento,  salvo per quanto previsto dalla legge
delega,  dal presente decreto e dalla integrazione del regolamento di
cui  all'articolo  15.  Al  contraente  generale  che sia esso stesso
soggetto  aggiudicatore  in  forza  delle  normative  comunitarie  si
applicano  le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
  7.   Il   contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori  affidati
direttamente,  nei  limiti della qualificazione posseduta a norma del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio 2000, n. 34,
ovvero  mediante  affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di
lavori  del  contraente  generale  devono  a  loro  volta possedere i
requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  predetto  decreto del
Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  e possono
subaffidare  i  lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli
appaltatori  di  lavori  pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo
1990,  n.  55,  si  applica  ai  predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore  richiede  al  contraente  generale  di  individuare ed
indicare,  in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non
inferiore   al  trenta  per  cento  degli  eventuali  lavori  che  il
contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
  8.  L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e
subaffidamenti  di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
  9.  Il  soggetto  aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i  propri  affidatari;  ove  risulti  la  inadempienza del contraente
generale,  il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una
detrazione  sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario,  nonche'  di applicare le eventuali diverse sanzioni
previste in contratto.
  10.  Per  il  compimento  delle  proprie  prestazioni il contraente
generale,  ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di
progetto  in  forma  di  societa',  anche  consortile, per azioni o a
responsabilita'  limitata.  La  societa'  e'  regolata  dall'articolo
37-quinquies  della  legge quadro e dalle successive disposizioni del
presente  articolo.  Alla  societa'  possono  partecipare,  oltre  ai
soggetti  componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative  e tecnico operative preventivamente indicate in sede di
gara.   La   societa'  cosi'  costituita  subentra  nel  rapporto  al
contraente  generale  senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche
antimafia  e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo  diversa  previsione  del  contratto,  i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa'
di  progetto  nei  confronti  del soggetto aggiudicatore per la buona
esecuzione  del  contratto.  In  alternativa, la societa' di progetto
puo'   fornire   al   soggetto  aggiudicatore  garanzie  bancarie  ed
assicurative  per  la  restituzione  delle  somme  percepite in corso
d'opera,  liberando  in  tal  modo i soci. Tali garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale
minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
  11.  Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione
delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno  concorso  a  formare  i  requisiti  per la qualificazione sono
tenuti  a  partecipare  alla  societa' ed a garantire, nei limiti del
contratto,   il   buon  adempimento  degli  obblighi  del  contraente
generale,  sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di  istituti  bancari  ed  altri  investitori  istituzionali  che non
abbiano  concorso  a  formare  i requisiti per la qualificazione puo'
tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non
puo'  opporsi  alla  cessione  di  crediti  effettuata dal contraente
generale  nell'ipotesi  di  cui all'articolo 26, comma 5, della legge
quadro.
  12.  Il  bando  determina  la  quota  di valore dell'opera che deve
essere  realizzata  dal  contraente  generale  con  anticipazione  di
risorse  proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per il
finanziamento  della  predetta  quota,  il  contraente  generale o la
societa'   di   progetto   possono   emettere   obbligazioni,  previa
autorizzazione  degli  organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti
dell'articolo  2410  del  codice  civile.  Il  soggetto aggiudicatore
garantisce  il  pagamento  delle  obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati
di  avanzamento  emessi  ovvero dal conto finale o dal certificato di
collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni   garantite  dal  soggetto
aggiudicatore  possono  essere  utilizzate  per la costituzione delle
riserve  bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.
Le  modalita'  di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo
del   presente   comma   sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai
sensi  del  presente  comma  sono  inserite nell'elenco allegato allo
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui  all'articolo  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  13. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis della legge
quadro,  che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso
di   fallimento  o  inadempienza  del  contraente  generale,  di  far
subentrare  nel  rapporto  altro  soggetto  idoneo  in  possesso  dei
requisiti  di  contraente  generale,  scelto direttamente dal garante
stesso.
 
          Note all'art. 9:
              - Per  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.
              - Per  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          giugno 2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 3.
              - Per   la  Direttiva  93/37/CEE  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.
              - Per  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
          veda nelle note all'art. 1.
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25
          gennaio 2000, n. 34, si veda nelle note all'art. 7.
              - L'art.  18  della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante
          "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
          tipo  mafioso  e  di altri gravi forme di manifestazioni di
          pericolosita'  sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 1990, n. 69, e' il seguente:
              "Art.  18.  -  1. Possono presentare offerte o comunque
          partecipare  a  gare  per  gli  appalti  di  opere o lavori
          pubblici  per  i  cui  importi  e  categorie  sono iscritte
          all'albo  nazionale  dei  costruttori  le  imprese singole,
          ovvero  associate  o  consorziate, ai sensi della normativa
          vigente.
              2. Le    imprese,    le    associazioni,   i   consorzi
          aggiudicatari  sono tenuti a eseguire in proprio le opere o
          i  lavori  compresi  nel  contratto.  Il contratto non puo'
          essere ceduto, a pena di nullita'.
              3.  Il  soggetto  appaltante  e' tenuto ad indicare nel
          progetto  e  nel bando di gara la categoria con il relativo
          importo,  nonche'  le ulteriori categorie, relative a tutte
          le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
          relativo   importo.   Tutte  le  lavorazioni,  a  qualsiasi
          categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
          cottimo,   ferme   restando  le  vigenti  disposizioni  che
          prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
          in   subappalto.  Per  quanto  riguarda  la  categoria  con
          regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, e' definita la quota parte
          subappaltabile,  in  misura  eventualmente  diversificata a
          seconda  delle  categorie  medesime,  ma  in  ogni caso non
          superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
                1) che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta  o
          l'affidatario,  nel  caso  di  varianti  in  corso d'opera,
          all'atto  dell'affidamento,  abbiano indicato i lavori o le
          parti  di  opere  che intendono subappaltare o concedere in
          cottimo;
                2)   che   l'appaltatore  provveda  al  deposito  del
          contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
          almeno  venti  giorni  prima della data di effettivo inizio
          dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
                3)  che  al  momento  del  deposito  del contratto di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'appaltatore
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da  parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
          4) del presente comma;
                4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
          iscritto,  se  italiano o straniero non appartenente ad uno
          Stato  membro  della  Comunita' europea, all'Albo nazionale
          dei  costruttori  per  categorie  e  classiche  di  importi
          corrispondenti  ai  lavori da realizzare in subappalto o in
          cottimo,   ovvero   sia   in  possesso  dei  corrispondenti
          requisiti  previsti  dalla  vigente normativa in materia di
          qualificazione  delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
          la  legislazione  vigente,  e'  sufficiente  per eseguire i
          lavori  pubblici  l'iscrizione  alla  camera  di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
                5)  che  non sussista, nei confronti dell'affidatario
          del  subappalto  o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
          dall'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni.
              3-bis.  Nel  bando  di  gara  l'amministrazione  o ente
          appaltante  deve  indicare  che provvedera' a corrispondere
          direttamente  al  subappaltatore  o al cottimista l'importo
          dei  lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e'
          fatto  obbligo  ai  soggetti  aggiudicatari di trasmettere,
          entro   venti   giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento
          effettuato   nei   loro   confronti   copia  delle  fatture
          quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
          via   corrisposti   al  subappaltatore  o  cottimista,  con
          l'indicazione  delle  ritenute  di garanzia effettuate. Nel
          caso   di   pagamento   diretto  i  soggetti  aggiudicatari
          comunicano  all'amministrazione  o ente appaltante la parte
          dei  lavori  eseguiti  dal subappaltatore o dal cottimista,
          con  la  specificazione del relativo importo e con proposta
          motivazione di pagamento.
              3-ter. [In caso di accertata impossibilita' ad affidare
          il  subappalto  o  il  cottimo ad uno dei soggetti indicati
          dall'appaltatore      all'atto     dell'offerta,     previa
          autorizzazione  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori
          pubblici,   il  subappalto  o  il  cottimo  possono  essere
          affidati  ad  altri  soggetti che presentino i requisiti di
          cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo].
              4.  L'impresa  aggiudicataria  deve  praticare,  per  i
          lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
          unitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso non
          superiore al venti per cento.
              5. [Il  contratto  tra  l'impresa appaltatrice e quella
          subappaltatrice  deve  essere  trasmesso in copia autentica
          all'amministrazione  o  ente committente e al direttore dei
          lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso].
              6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
          essere  indicati  anche  i  nominativi  di tutte le imprese
          subappaltatrici  nonche'  i  dati di cui al comma 3, numero
          3). L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare
          integralmente   il   trattamento   economico   e  normativo
          stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
          in  vigore  per  il  settore  e  per la zona nella quale si
          svolgono  i  lavori;  e',  altresi', responsabile in solido
          dell'osservanza   delle   norme   anzidette  da  parte  dei
          subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
          e,  per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
          all'amministrazione  o  ente  committente prima dell'inizio
          dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi ed
          antinfortunistici,  nonche'  copia  del  piano  di  cui  al
          comma 8.   L'appaltatore   e,   suo   tramite,  le  imprese
          subappaltatrici          trasmettono         periodicamente
          all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
          contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli
          dovuti    agli    organismi   paritetici   previsti   dalla
          contrattazione collettiva.
              8.  Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
          imprese   esecutrici   l'obbligo   di   predisporre,  prima
          dell'inizio  dei  lavori,  il  piano  delle  misure  per la
          sicurezza  fisica  dei  lavoratori.  Tale  piano e' messo a
          disposizione   delle  autorita'  competenti  preposte  alle
          verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
          le  imprese  operanti  nel cantiere, al fine di rendere gli
          specifici   piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'appaltatore.  Nell'ipotesi  di associazione temporanea
          di   impresa   o   di   consorzio,  detto  obbligo  incombe
          all'impresa  mandataria  o  designata  quale capogruppo. Il
          direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
              9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
          deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto e la
          dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno di eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del  codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
          o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
          da   ciascuna   delle  imprese  partecipanti  nel  caso  di
          associazione  temporanea, societa' o consorzio. La stazione
          appaltante  provvede  al rilascio dell'autorizzazione entro
          trenta  giorni  dalla relativa richiesta, tale termine puo'
          essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione si intende concessa.
              10. L'esecuzione  delle  opere o dei lavori affidati in
          subappalto   non   puo'   formare   oggetto   di  ulteriore
          subappalto.
              11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e
          10  si  applicano  anche  alle  associazioni  temporanee di
          impresa  e  alle  societa'  anche  consortili,  di cui agli
          articoli  22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
          n.  406,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non
          intendono  eseguire  direttamente  le  opere  scorporabili,
          nonche'  alle  concessioni  per  la  realizzazione di opere
          pubbliche  ed  agli appalti pubblici stipulati a trattativa
          privata.  Le  medesime  disposizioni  si applicano altresi'
          alle associazioni in partecipazione quando l'associante non
          intende  eseguire  direttamente le opere o i lavori assunti
          in appalto.
              12.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto  qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
          ovunque  espletate  che richiedono l'impiego di manodopera,
          quali  le  forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
          singolarmente   di   importo   superiore  al  2  per  cento
          dell'importo  dei  lavori affidati o di importo superiore a
          100.000   ECU   e   qualora  l'incidenza  del  costo  della
          manodopera  e  del  personale sia superiore al 50 per cento
          dell'importo  del  contratto da affidare. Il subappaltatore
          non puo' subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la
          fornitura  con  posa  in  opera  di impianti e di strutture
          speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
          fornitore  o  subappaltatore,  per  la  posa  in opera o il
          montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per
          le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
          numero  5).  E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
          alla   stazione   appaltante,  per  tutti  i  sub-contratti
          stipulati   per  l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del
          subcontraente,   l'importo  del  contratto;  l'oggetto  del
          lavoro, servizio o fornitura affidati.
              13.  Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,
          9  e  10  si  applicano  anche ai casi in cui, in base alla
          normativa  vigente,  la  presentazione  di  una  offerta  o
          comunque  l'affidamento,  singolarmente  ovvero con imprese
          iscritte  all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita
          ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
          di  quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
          iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
              14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo, escluse
          quelle  di  cui  ai  commi  5,  6  e  7 non si applicano ai
          subappalti   o  ai  cottimi  relativi  ai  lavori  pubblici
          aggiudicati  o  affidati  prima  della  data  di entrata in
          vigore  della  presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
          giorno  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  la  disposizione  di cui al numero 2) del
          comma  3,  relativa  all'iscrizione  all'albo nazionale dei
          costruttori,  non  si applica e l'affidamento in subappalto
          ed  in  cottimo  puo'  essere autorizzato dall'ente o dalla
          stazione  appaltante,  fermo  restando  l'accertamento  dei
          requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13
          settembre 1982, n. 646".
              - L'art. 2410 del codice civile cosi' recita:
              "Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La
          societa'   puo'   emettere   obbligazioni  al  portatore  o
          nominative  per  somma non eccedente il capitale versato ed
          esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
              Tale somma puo' essere superata:
                1) quando  le  obbligazioni sono garantite da ipoteca
          su  immobili  di  proprieta'  sociale, sino a due terzi del
          valore di questi;
                2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
          rispetto   al  capitale  versato  e'  garantita  da  titoli
          nominativi  emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza
          non  anteriore  a  quella  delle  obbligazioni,  ovvero  da
          equivalente  credito  di  annualita' o sovvenzioni a carico
          dello  Stato  o  di enti pubblici. I titoli devono rimanere
          depositati  e  le  annualita'  o  sovvenzioni devono essere
          vincolate  presso  un  istituto  di  credito  per  la parte
          necessaria  a  garantire  il  pagamento  degli  interessi e
          l'ammortamento    delle    relative    obbligazioni    fino
          all'estinzione delle obbligazioni emesse.
              Quando  ricorrono  particolari  ragioni che interessano
          l'economia  nazionale, la societa' puo' essere autorizzata,
          con  provvedimento  dell'autorita' governativa, ad emettere
          obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente
          articolo,  con  l'osservanza  dei limiti, delle modalita' e
          delle  cautele  stabilite nel provvedimento stesso. Restano
          salve   le   disposizioni  di  leggi  speciali  relative  a
          particolari categorie di societa'".
              - L'art.  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
          "Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato  in  materia  di  bilancio" pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
              "Art.  13  (Garanzie statali). - In allegato allo stato
          di  previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti".