Art. 2.
               Disposizioni normative di coordinamento

  1.  Al  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 44:
      1)  al  comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle"
sono  soppresse;  dopo  la  parola:  "residenti"  sono  soppresse  le
seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato"
e  la  parola: "stesso", infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello
Stato";
      2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato
ai  sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633." sono sostituite dalle
seguenti:  "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi
dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
    b) All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i
gestori  dei  depositi  I.V.A.  assumono  la  veste di rappresentanti
fiscali  ai  fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti
le  operazioni  concernenti  i beni introdotti negli stessi depositi,
qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma
4,  non  abbiano  gia'  nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano   provveduto   ad   identificarsi   direttamente   ai   sensi
dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione  alle operazioni di cui al
presente   comma,   i   gestori   dei   depositi  possono  richiedere
l'attribuzione  di  un  numero  di  partita  I.V.A. unico per tutti i
soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".
 
          Note all'art. 2:

              - Si riporta qui di seguito l'art. 44 del decreto-legge
          30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  ottobre  1999, n. 427, cosi' come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  44  (Soggetti  passivi).  -  1.  L'imposta sulle
          operazioni   intracomunitarie   imponibili,   di   cui   ai
          precedenti  articoli, e' dovuto dai soggetti che effettuano
          le  cessioni  di  beni,  gli  acquisti intracomunitari e le
          presentazioni   di   servizi.   L'imposta  e'  determinata,
          liquidata  e  versata  secondo le disposizioni del presente
          decreto  e  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633.
              2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
                a)  per  le  cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38,
          dal   cessionario   designato   con   l'osservazione  degli
          adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
                b)  per  le  presentazioni  di cui all'art. 40, commi
          4-bis,  5,  6  e  8,  del presente decreto rese da soggetti
          passivi d'imposta non residenti dal committente se soggetto
          passivo nel territorio dello Stato.
              3.   Se   le  operazioni  indicate  nel  comma  1  sono
          effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e
          senza  stabile  organizzazione  nel territorio dello Stato,
          gli  obblighi  e  i diritti derivanti dall'applicazione del
          presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
          modi  ordinari,  anche  da  un rappresentante residente nel
          territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
          del  secondo  comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633.  Se  sono
          effettuate  solo  operazioni  non  imponibili,  esenti, non
          soggette    o   comunque   senza   obbligo   di   pagamento
          dell'imposta,   la   rappresentanza  puo'  essere  limitata
          all'esecuzione  degli  obblighi  relativi alla fatturazione
          delle  operazioni  intracomunitarie  di  cui  all'art.  46,
          nonche'  alla  compilazione, ancorche' le operazioni in tal
          caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
          elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
              4.  Per  le  operazioni effettuate nel territorio dello
          Stato  a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
          in  altro  Stato  membro gli obblighi e i diritti derivanti
          dall'applicazione  dell'imposta  devono  essere adempiuti o
          esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato
          ai  sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante
          fiscale  nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del
          medesimo decreto.".
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.   50-bis  del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
          istituiti,   ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          speciali   depositi   fiscali,   in   prosieguo  denominati
          "depositi  IVA",  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
          comunitari  che  non siano destinati alla vendita al minuto
          nei  locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite   di   autorizzazione   doganale,  quelle  esercenti
          depositi  franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
          altresi' considerati depositi IVA:
                a) i  depositi  fiscali  per  i  prodotti soggetti ad
          accisa;
                b) i   depositi  doganali,  compresi  quelli  per  la
          custodia  e  la  lavorazione  delle  lane di cui al decreto
          ministeriale  del  28 novembre  1934, relativamente ai beni
          nazionali  o  comunitari  che  in  base  alle  disposizioni
          doganali possono essere in essi introdotti.
              2.  Su  autorizzazione  del  direttore  regionale delle
          entrate  ovvero  del direttore delle entrate delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della Valle d'Aosta,
          possono  essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali e
          comunitari  in  regime  di  deposito IVA altri soggetti che
          riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria, Con
          decreto  del  Ministro delle finanze, da emanare entro il 1
          marzo  1997,  sono  dettati le modalita' e i termini per il
          rilascio   dell'autorizzazione   ai  soggetti  interessati.
          L'autorizzazione   puo'   essere   revocata   dal  medesimo
          direttore  regionale  delle  entrate  ovvero  dal direttore
          delle  entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta qualora siano riscontrate
          irregolarita'  nella  gestione  del  deposito e deve essere
          revocata   qualora   vengano  meno  le  condizioni  per  il
          rilascio;  in  tal  caso  i  beni  giacenti nel deposito si
          intendono   estratti   agli  effetti  del  comma  6,  salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'   destinato   a   custodire   beni   per   conto  terzi,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata esclusivamente a
          societa'   per   azioni,   in  accomandita  per  azioni,  a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          ad  un  miliardo  di lire. Detta limitazione non si applica
          per  i  depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
          passivo  identificato in altro Stato membro della Comunita'
          europea,  destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
          caso  l'acquisto  intracomunitario  si considera effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
              3.  Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
          tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
          la  movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
          conservato  ai  sensi  dell'art. 39 del predetto decreto n.
          633  del  1972;  deve, altresi', essere conservato, a norma
          della  medesima  disposizione,  un  esemplare dei documenti
          presi  a  base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
          dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente
          intervenuti  durante  la  giacenza  dei  beni  nel deposito
          medesimo.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze sono
          indicate  le  modalita'  relative  alla tenuta del predetto
          registro,   nonche'   quelle  relative  all'introduzione  e
          all'estrazione dei beni dai depositi.
              4.  Sono  effettuate  senza  pagamento dell'imposta sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni:
                a) gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA;
                b) le  operazioni  di ammissione in libera pratica di
          beni  non  comunitari  destinati ad essere introdotti in un
          deposito IVA;
                c) le  cessioni  di  beni,  nei confronti di soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
                d) le  cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
          allegata    al    presente   decreto,   eseguite   mediante
          introduzione  in  un deposito IVA, effettuate nei confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
                e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
                f) le  cessioni  intracomunitarie di beni estratti da
          un  deposito  IVA  con  spedizione in un altro Stato membro
          della  Comunita'  europea,  salvo che si tratti di cessioni
          intracomunitarie  soggette  ad imposta nel territorio dello
          Stato;
                g) le  cessioni  di  beni estratti da un deposito IVA
          con  trasporto  o  spedizione  fuori  del  territorio della
          Comunita' europea;
                h) le  prestazioni di servizi, comprese le operazioni
          di  perfezionamento  e  le manipolazioni usuali, relative a
          beni  custoditi  in un deposito IVA, anche se materialmente
          eseguite  non  nel  deposito stesso ma nei locali limitrofi
          sempreche',  in  tal  caso, le suddette operazioni siano di
          durata non superiore a sessanta giorni;
                i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
              5.  Il  controllo  sulla  gestione  dei depositi IVA e'
          demandato  all'ufficio  doganale  o  all'ufficio tecnico di
          finanza   che  gia'  esercita  la  vigilanza  sull'impianto
          ovvero,  nei  casi  di  cui  al  comma 2, all'ufficio delle
          entrate  indicato  nell'autorizzazione.  Gli  uffici  delle
          entrate  ed  i  comandi  del Corpo della Guardia di finanza
          possono,  previa  intesa  con  i  predetti uffici, eseguire
          comunque  controlli  inerenti al corretto adempimento degli
          obblighi   relativi   alle   operazioni  afferenti  i  beni
          depositati.
              6.  L'estrazione  dei  beni  da un deposito IVA ai fini
          della  loro  utilizzazione  o  in  esecuzione  di  atti  di
          commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
          da  soggetti  passivi  d'imposta  agli  effetti  dell'IVA e
          comporta  il  pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
          costituita    dal    corrispettivo    o   valore   relativo
          all'operazione  non  assoggettata  all'imposta  per effetto
          dell'introduzione  ovvero,  qualora  successivamente i beni
          abbiano  formato  oggetto  di  una  o  piu'  cessioni,  dal
          corrispettivo   o   valore   relativo  all'ultima  di  tali
          cessioni,  in  ogni  caso  aumentato, se non gia' compreso,
          dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
          delle  quali  i beni stessi abbiano formato oggetto durante
          la  giacenza  fino al momento dell'estrazione. L'imposta e'
          dovuta  dal  soggetto  che  precede all'estrazione, a norma
          dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni;  tuttavia,  se  i  beni  estratti sono stati
          oggetto  di  precedente  acquisto,  anche intracomunitario,
          senza  pagamento  dell'imposta,  da  parte del soggetto che
          procede   all'estrazione,   questi   deve  provvedere  alla
          integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
          servizi   eventualmente   resi   e   dell'imposta,  e  alla
          annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
          all'art.   23  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.   633   del  1972,  entro  quindici  giorni
          dall'estrazione  e  con  riferimento alla relativa data; la
          variazione  deve, altresi', essere annotata nel registro di
          cui   all'art.  25  del  medesimo  decreto  entro  il  mese
          successivo a quello dell'estrazione.
              7.  Nei  limiti  di  cui  all'art. 44, comma 3, secondo
          periodo,  i  gestori  dei depositi IVA assumono la veste di
          rappresentanti   fiscali  ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi  tributari  afferenti  le operazioni concernenti i
          beni  introdotti  negli stessi depositi, qualora i soggetti
          non  residenti,  parti di operazioni di cui al comma 4, non
          abbiano  gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
          abbiano  provveduto  ad identificarsi direttamente ai sensi
          dell'art.   35-ter   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione alle
          operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
          possono  richiedere  l'attribuzione di un numero di partita
          IVA  unico  per  tutti  i  soggetti  passivi  d'imposta non
          residenti da essi rappresentati.
              8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
          il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
          dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino
          osservate  le  prescrizioni stabilite con il decreto di cui
          al comma 3.".