Art. 11
               Limiti agli interventi nella redazione
                    dei documenti caratteristici

  1.  Nella  redazione  dei  documenti caratteristici degli ufficiali
fino  al grado di capitano o grado corrispondente non interviene piu'
di  un  ufficiale  con  grado pari o superiore a brigadier generale o
grado  corrispondente.  Non  si  procede  alla  seconda  revisione se
l'autorita' competente riveste grado superiore a brigadier generale o
grado corrispondente.
  2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con
il  grado di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti,
non  interviene piu' di un ufficiale con il grado di tenente generale
o grado corrispondente.
  3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore
di  forza  armata  e il Segretario generale della difesa intervengono
nella  revisione  dei  documenti  caratteristici  esclusivamente  nei
riguardi  degli  ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o
grado   corrispondente,   che   svolgono  incarichi  validi  ai  fini
dell'avanzamento  e  degli  ufficiali  titolari  di  un  incarico non
inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi
Stati  maggiori ovvero presso l'ufficio del Segretario generale della
difesa.
  4.  Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene
nella  revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al
grado  di  colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti
degli  ufficiali  con il grado di colonnello che esercitano incarichi
validi  ai  fini  dell'avanzamento  e  degli ufficiali titolari di un
incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso
il Comando generale.
  5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli
ufficiali  che  prestano servizio presso organi o uffici centrali del
Ministero  della  difesa,  nei  casi  in cui il compilatore ovvero il
primo  revisore e' il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta
collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.