Art. 12
                              Custodia

  1.  I  documenti  caratteristici  degli  ufficiali  sono redatti in
duplice esemplare e custoditi:
    a) un esemplare presso la direzione generale competente;
    b)  un  esemplare  presso  il  comando  del  corpo,  o  autorita'
corrispondente,  presso  cui  il  giudicando  presta  servizio, salvo
diversa disposizione di Forza armata o del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri.
  2.  Per  gli  ufficiali  dell'Esercito con il titolo di istituto di
stato  maggiore  interforze  ovvero  di  scuola  di  guerra,  per gli
ufficiali  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di
porto  e'  redatto  un  terzo  esemplare, custodito, rispettivamente,
presso lo Stato maggiore dell'esercito, il Comando generale dell'Arma
dei  carabinieri e il Comando generale del corpo delle capitanerie di
porto.
  3.  I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati
e  custoditi  con  cura  e  riservatezza,  nel rispetto delle vigenti
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  utilizzazione  dei  dati
personali.