Art. 12 Custodia 1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi: a) un esemplare presso la direzione generale competente; b) un esemplare presso il comando del corpo, o autorita' corrispondente, presso cui il giudicando presta servizio, salvo diversa disposizione di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze ovvero di scuola di guerra, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'esercito, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto. 3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali.