Art. 3 Casi di esclusione della competenza 1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado; b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione; c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perche' sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero; d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che puo', a giudizio dell'autorita' che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parita' di grado, abbia pari o minore anzianita'. 2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche ad inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore vengono adottate sanzioni disciplinari di stato. 3. Per l'Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, e' un ufficiale in servizio di stato maggiore. 4. Per i militari alle dipendenze delle autorita' indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorita' di cui al comma 1 dell'articolo 2.