Art. 5 Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati 1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici: a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni; b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare: 1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni; 2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni; 3) i servizi di durata non inferiore a sessanta giorni presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori e' una autorita' civile del Ministero della difesa; 4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni prestati, secondo le direttive emanate di volta in volta dagli Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'arma dei carabinieri, in operazioni di carattere nazionale o internazionale previste da leggi speciali. 2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione puo' essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale. 3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 4), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto ed il relativo periodo di tempo. 4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze della stessa autorita', viene compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio. 5. Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, e' tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 (v. nota alle premesse): "Art. 2. - I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente".