Art. 5
            Tipo di documento caratteristico da redigere
                  in relazione ai servizi prestati

  1.  Il  giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un
anno,   viene   espresso   redigendo   uno   dei  seguenti  documenti
caratteristici:
    a)  la  scheda  valutativa, che si conclude con l'espressione del
giudizio  finale  e  l'attribuzione  di una delle qualifiche previste
dall'art.  2  della  legge  5  novembre 1962, n. 1695, per valutare i
servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
    b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del
giudizio finale, per valutare:
      1)  i  servizi  di durata pari o superiore a sessanta giorni ed
inferiore a centottanta giorni;
      2)  i  corsi  di  istruzione di durata non inferiore a sessanta
giorni;
      3)  i  servizi di durata non inferiore a sessanta giorni presso
organismi  nei  quali  il  compilatore  o  uno  dei  revisori  e' una
autorita' civile del Ministero della difesa;
      4)  i  servizi  di durata inferiore a sessanta giorni prestati,
secondo  le  direttive emanate di volta in volta dagli Stati maggiori
di  forza armata e dal Comando generale dell'arma dei carabinieri, in
operazioni  di carattere nazionale o internazionale previste da leggi
speciali.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1, lettera b), numeri 2) e 3),
qualora   il  rapporto  informativo  riguardi  un  periodo  di  tempo
superiore  a  centottanta  giorni,  la valutazione puo' essere estesa
anche  alle  qualita'  non  contrassegnate  con  la  sigla  RI, senza
attribuzione della qualifica finale.
  3.  Per  i  periodi  di  tempo inferiori a sessanta giorni, che non
riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera
b),  numero  4),  si  compila  una dichiarazione di mancata redazione
della   documentazione  caratteristica,  per  documentare  l'incarico
assolto ed il relativo periodo di tempo.
  4.  Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente piu'
di   un  incarico  alle  dipendenze  della  stessa  autorita',  viene
compilato  un  unico  documento  caratteristico, sul cui frontespizio
sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.
  5.   Il   documento   caratteristico   completo   del   foglio   di
comunicazione,  contenente il giudizio e la qualifica finali espressi
nella  scheda  valutativa  ovvero  il  giudizio  finale  espresso nel
rapporto  informativo, e' tempestivamente notificato all'interessato,
che lo firma apponendovi la data.
 
          Nota all'art. 5:

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 5
          novembre 1962, n. 1695 (v. nota alle premesse):
              "Art.  2.  - I giudizi espressi nella scheda valutativa
          per  gli  ufficiali  ed  i  sottufficiali  e nello specchio
          valutativo  per  i  militari  di  truppa  si concludono con
          l'attribuzione    di   una   delle   seguenti   qualifiche:
          eccellente,  superiore  alla  media, nella media, inferiore
          alla media, insufficiente".