Art. 9.
                   Disposizioni in tempo di guerra

  1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano anche in
tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:
    a)  il  rapporto  informativo  e'  compilato anche per servizi di
durata inferiore a sessanta giorni;
    b)   la  conservazione  della  documentazione  caratteristica  e'
disciplinata   da   disposizioni  particolari  adottate  dagli  Stati
maggiori  di  forza  armata  e  dal  Comando  generale  dell'Arma dei
carabinieri.