Art. 9. Disposizioni in tempo di guerra 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito: a) il rapporto informativo e' compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni; b) la conservazione della documentazione caratteristica e' disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.