Art. 2 1. I certificati di operatore, di cui al precedente articolo 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante. 2. Il certificato Long Range di cui all'articolo 1, lettera a), che abilita all'espletamento anche del servizio mobile marittimo via satellite, si consegue mediante il superamento delle prove pratiche e orali il cui programma e' contenuto negli allegati 1-A e 1-B al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.