Art. 2

  1.  I  certificati  di  operatore, di cui al precedente articolo 1,
vengono  conseguiti  mediante superamento degli esami, consistenti in
prove   pratiche   ed   orali,   i   cui   programmi  sono  contenuti
rispettivamente  negli  allegati  1  e 2 al presente regolamento, del
quale costituiscono parte integrante.
  2. Il certificato Long Range di cui all'articolo 1, lettera a), che
abilita  all'espletamento  anche  del  servizio  mobile marittimo via
satellite, si consegue mediante il superamento delle prove pratiche e
orali  il  cui  programma  e'  contenuto  negli allegati 1-A e 1-B al
presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.