Art. 3

  1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati
di   operatore   Long   Range   e  Short  Range  e'  quella  prevista
dall'articolo  347  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156.
 
          Nota all'art. 3:
              - L'art.   347   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  29 marzo  1973,  n. 156, recante: "Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni",  e' il
          seguente:
              "Art.  347  (Commissioni  esaminatrici dei candidati al
          certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al
          certificato   generale   di  radiotelefonista  per  navi  e
          aeromobili   e  al  certificato  di  radiotelegrafista  per
          stazioni    fisse    e    terrestri    e   certificato   di
          radiotelefonista  per  stazioni  fisse  e  terrestri). - La
          commissione   esaminatrice   per   il   conseguimento   dei
          certificati  di  cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1),
          dell'art. 341 e' costituita da:
                a) due   impiegati   della   carriera  direttiva  del
          personale    tecnico    delle    telecomunicazioni    della
          Amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni, di
          cui   uno  con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
          divisione con funzioni di presidente;
                b) un  impiegato  dell'Amministrazione  delle poste e
          delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
                c) due  rappresentanti  del  Ministero  della  marina
          mercantile;
                d) un  impiegato appartenente alla carriera direttiva
          del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
                e) un        tecnico        operatore       designato
          dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
                f) un  impiegato  del  Ministero  delle poste e delle
          telecomunicazioni  della  carriera  di concetto o di quella
          direttiva  con  qualifica  di  consigliere, con funzioni di
          segretario.
              Alla  commissione  possono  essere aggregati uno o piu'
          esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma
          di  esame  scelti  tra  gli  impiegati dell'Amministrazione
          delle  poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti
          ai  sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio
          1970, n. 29.
              Dinanzi  alla  stessa  commissione,  in occasione delle
          riunioni  per l'espletamento delle prove pratiche ed orali,
          degli  esami  relativi  al conseguimento dei certificati di
          cui  al  primo  comma,  saranno  sostenuti gli esami per il
          conseguimento  dei  certificati  di  radiotelegrafista e di
          radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.".