Art. 4 1. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni l'organizzazione degli esami per il conseguimento dei certificati di cui all'articolo 1 puo' essere affidata agli uffici periferici dell'Amministrazione. 2. Nel caso previsto dal comma precedente la commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati Long Range e Short Range e' quella prevista dall'articolo 349 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2002 Il Ministro: Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 180
Nota all'art. 4: - L'art. 349 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 349 (Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi). - La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell'art. 341 e' costituita da: a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo; c) un ufficiale della Capitaneria di porto competente per territorio.".