Art. 2.
                Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

  1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio
2001,  n.  255,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001,  n.  333,  si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi
gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
  2.  Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.