Art. 2
                       Attivita' istituzionale

  1.   Le   fondazioni   svolgono  la  loro  attivita'  istituzionale
esclusivamente  nei  settori ammessi. L'attivita' istituzionale delle
fondazioni  si  svolge  in  rapporto prevalente con il territorio. Lo
statuto,  in  ragione  del  luogo  di  insediamento, delle tradizioni
storiche  e  delle  dimensioni  della  fondazione,  puo' definire uno
specifico  ambito  territoriale  cui  si  indirizza l'attivita' della
fondazione.
  2.  Le  fondazioni  scelgono,  nell'ambito  dei settori ammessi, un
massimo   di   tre   settori  (i  c.d.  "settori  rilevanti"),  anche
appartenenti  a  piu'  di  una  delle  quattro  categorie  di settori
ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello
statuto   o   in  altro  atto  interno  della  fondazione  deliberato
dall'organo  di indirizzo e non puo' essere modificata per almeno tre
anni, salva autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. Le fondazioni
comunicano  tempestivamente  all'Autorita'  di  vigilanza  i  settori
rilevanti  prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti
non  sono  efficaci  prima  che  l'Autorita'  di  vigilanza  ne abbia
accertato  la  conformita'  alla  legge  e  al  presente regolamento;
restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni
caso  il silenzio assenso previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera
c) del decreto legislativo n. 153.
  3.  Le  fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti,
ripartendo  tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio
di  rilevanza  sociale,  il  reddito  residuo  dopo  le  destinazioni
indicate  nelle  lettere  a),  b)  e  c) dell'articolo 8, comma 1 del
decreto legislativo n. 153.
  4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali,
dopo  le  destinazioni  di cui al comma 3, puo' essere diretta solo a
uno  o  piu'  dei  settori  ammessi, secondo un criterio di rilevanza
sociale  e,  per  ciascun  settore,  in misura non superiore a quanto
destinato al singolo settore rilevante. L'Autorita' di vigilanza puo'
segnalare  i  settori  ammessi nei quali e' meno presente l'attivita'
complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l'attenzione delle
fondazioni  nella  scelta  della  destinazione  del reddito di cui al
presente  comma  e  al  fine  di  assicurare  un'equilibrata cura dei
settori   ammessi   nel   quadro   dell'attivita'  complessiva  delle
fondazioni.
  5.  Restano  ferme  le  destinazioni  del  reddito delle fondazioni
vincolate dalla legge.
 
          Note all'art. 2:
              -   Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          17 maggio 1999, n. 153, e' il seguente:
              "Art.   10   (Organi,   finalita'   e  modalita'  della
          vigilanza).  -  1.  Fino  all'entrata in vigore della nuova
          disciplina   dell'autorita'   di  controllo  sulle  persone
          giuridiche  di  cui al titolo II del libro primo del codice
          civile,   ed   anche   successivamente,   finche'  ciascuna
          fondazione   rimarra'   titolare   di   partecipazioni   di
          controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
          concorrera'  al  controllo,  diretto  o indiretto, di dette
          societa'  attraverso la partecipazione a patti di sindacato
          o  accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni
          e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              2. La  vigilanza  sulle  fondazioni  ha  per  scopo  la
          verifica  del rispetto della legge e degli statuti, la sana
          e  prudente  gestione delle fondazioni, la redditivita' dei
          patrimoni  e l'effettiva tutela degli interessi contemplati
          negli statuti.
              3. L'Autorita' di vigilanza:
                a) autorizza   le   operazioni  di  trasformazione  e
          fusione,  escluse  le operazioni dirette al mutamento della
          natura   giuridica   e   degli  scopi  istituzionali  delle
          fondazioni, come individuati all'art. 2;
                b) determina,  con  riferimento  a  periodi  annuali,
          sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
          un  limite  minimo  di  reddito in relazione al patrimonio,
          commisurato  ad  un profilo prudenziale di rischio adeguato
          all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
                c) approva,  al  fine di verificare il rispetto degli
          scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
          provvedimento   da   emanarsi  entro  sessanta  giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  documentazione;  decorso tale
          termine  le  modificazioni  si intendono approvate. Qualora
          siano  formulate  osservazioni  il  termine e' interrotto e
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di ricevimento della
          risposta da parte della fondazione interessata;
                d) puo'  chiedere alle fondazioni la comunicazione di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
          modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di
          controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di
          tutti  gli  atti  o  i  fatti,  di  cui  venga a conoscenza
          nell'esercizio  dei  propri compiti, che possano costituire
          un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle
          norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
                e) emana,  sentite  le organizzazioni rappresentative
          delle  fondazioni,  atti di indirizzo di carattere generale
          aventi  ad  oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli
          investimenti,  le procedure relative alle operazioni aventi
          ad   oggetto  le  partecipazioni  nella  societa'  bancaria
          conferitaria  detenute  dalla  fondazione,  i  requisiti di
          professionalita'    e    onorabilita',    le   ipotesi   di
          incompatibilita'  e le cause che determinano la sospensione
          temporanea  dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni
          di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
          le  fondazioni  e la disciplina del conflitto di interessi,
          nonche'   i   parametri   di  adeguatezza  delle  spese  di
          funzionamento  tenuto  conto  di criteri di efficienza e di
          sana  e  prudente  gestione;  i  poteri  di  indirizzo sono
          esercitati  in  conformita' e nei limiti delle disposizioni
          del presente decreto;
                f) puo'  effettuare  ispezioni presso le fondazioni e
          richiedere  alle  stesse  l'esibizione  dei  documenti e il
          compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di
          quanto previsto al comma 2;
                g) emana  il  regolamento di cui all'art. 9, comma 5,
          relativo alle modalita' di redazione dei bilanci;
                h) puo'  disporre,  anche limitatamente a determinate
          tipologie  o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza;
          che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione
          ai  sensi  delle disposizioni di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58;
                i) stabilisce   le   forme  e  le  modalita'  per  la
          revisione sociale dei bilanci;
                j) quando  non  siano  adottati dai competenti organi
          della  fondazione,  nei termini prescritti, i provvedimenti
          di   cui   all'art.   4,  comma  1,  lettera  j),  provvede
          all'adozione    dei    provvedimenti   stessi,   anche   su
          segnalazione dell'organo di controllo;
                k)  cura  l'istituzione  e la tenuta di un albo delle
          fondazioni".
              -  Il  testo  dell'art. 8, comma 1, lettera a), b) e c)
          del citato decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
                "1. Le  fondazioni  destinano  il  reddito secondo il
          seguente ordine:
                a) spese  di  funzionamento, nel rispetto di principi
          di  adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed
          all'attivita' svolta dalla singola fondazione;
                b) oneri fiscali;
                c) riserva  obbligatoria,  nella  misura  determinata
          dall'Autorita' di vigilanza.".