Art. 3
                         Organo di indirizzo

  1.  Fermo  restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di
origine  associativa,  l'organo  di  indirizzo  delle  fondazioni  e'
composto,  secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e
qualificata  rappresentanza  degli  interessi  del territorio; per la
restante  parte  l'organo  di  indirizzo  e'  composto da soggetti di
chiara  fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed
esperienza  specifica  nei settori di intervento della fondazione, la
cui  presenza  non  e', comunque, in funzione della rappresentanza di
interessi ("le personalita'"). Restano fermi per tutti i componenti i
requisiti di cui all'articolo 4.
  2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione
sono  designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, citta'
metropolitane;  lo  statuto  distribuisce i poteri di designazione in
modo da riflettere il territorio.
  3.  Le  personalita'  sono designate da soggetti, persone fisiche o
giuridiche,  di  riconosciuta  indipendenza e qualificazione, i quali
operano  nei  settori  di  intervento  della  fondazione  e non siano
collegati  agli  enti  di  cui  al  comma  2; le personalita' possono
altresi'  essere  designate  da  soggetti  pubblici  che  operano nei
settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia.
  4.  Le  fondazioni assicurano la presenza di una pluralita' di enti
designanti  al  fine  di  garantire  l'equilibrio  nella composizione
dell'organo.  A  nessun  soggetto puo' essere attribuito il potere di
designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo.
  5.  Non  e' consentita la cooptazione per la formazione dell'organo
di indirizzo.
  6.  Nelle  fondazioni  di  origine  associativa alle assemblee puo'
essere  attribuito  il  potere  di  designare  fino  alla  meta'  dei
componenti  l'organo  di  indirizzo. La restante parte dell'organo di
indirizzo e' composta secondo quanto previsto dal comma 1.
  7. Ai soggetti ai quali e' attribuito il potere di designazione non
puo'  essere  imposto  di  designare un numero di persone superiore a
quello  delle  persone da nominare a seguito delle loro designazioni.
L'organo  di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica,
sotto  la propria responsabilita', la regolarita' della designazione,
l'esistenza  dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e
di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni
dal   ricevimento   della   designazione.   In  caso  di  mancanza  o
impossibilita'  di  funzionamento  dell'organo  di indirizzo provvede
l'organo   di  controllo;  l'Autorita'  di  vigilanza  puo'  comunque
esercitare  i  poteri,  anche  di intervento straordinario, stabiliti
dagli  articoli  10  e  11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e
secondo le modalita' ivi previsti.
  8.  La  fondazione  richiede  le designazioni almeno tre mesi prima
della  scadenza  dell'organo  o  del  termine  di  carica del singolo
componente  ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici
giorni   dalla   cessazione;  il  soggetto  designante  procede  alla
designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la
designazione  non  venga  effettuata  entro detto termine, lo statuto
prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di
cui ai commi 1 e 2.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art. 10 del decreto legislativo
          17 maggio 1999, n. 153, si veda nelle note all'art. 2.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo n. 153/1999:
              "Art.  11 (Provvedimenti straordinari dell'Autorita' di
          vigilanza).  -  1.  L'Autorita'  di  vigilanza, sentiti gli
          interessati,  puo'  disporre  con  decreto  lo scioglimento
          degli organi con funzione di amministrazione e di controllo
          della   fondazione   quando   risultino  gravi  e  ripetute
          irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle
          disposizioni  legislative, amministrative e statutarie, che
          regolano l'attivita' della fondazione.
              2.  Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
          o   piu'   commissari   straordinari   ed  un  comitato  di
          sorveglianza   composto   da   tre   membri.  I  commissari
          straordinari   esercitano   tutti  i  poteri  degli  organi
          disciolti; la loro attivita' e' controllata dal comitato di
          sorveglianza.
              3. I  commissari straordinari provvedono a rimuovere le
          irregolarita'  riscontrate  e promuovono le soluzioni utili
          al  perseguimento  dei  fini istituzionali ed al ripristino
          dell'ordinario    funzionamento   degli   organi.   Possono
          motivatamente   proporre   all'Autorita'  di  vigilanza  la
          liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel
          comma 7.
              4. Ai   commissari   straordinari   spetta  l'esercizio
          dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti
          dei  disciolti organi della fondazione, sentito il comitato
          di  sorveglianza  e  con l'autorizzazione dell'Autorita' di
          vigilanza.
              5.  L'indennita' spettante ai commissari straordinari e
          ai  membri  del comitato di sorveglianza e' determinata con
          provvedimento  dell'Autorita'  di  vigilanza  ed e' posta a
          carico della fondazione.
            6.  Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per
          tutta la durata della gestione commissariale.
            7.  L'Autorita'  di  vigilanza,  sentiti gli interessati,
          puo' disporre con decreto la liquidazione della fondazione,
          in  caso  di  impossibilita'  di  raggiungimento  dei  fini
          statutari  e  negli  altri  casi  previsti  dallo  statuto.
          L'Autorita'  di  vigilanza  nel  decreto  di  liquidazione,
          provvede  a  nominare uno o piu' liquidatori ed un comitato
          di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo e' devoluto
          ad   altre   fondazioni,  assicurando,  ove  possibile,  la
          continuita'  degli  interventi nel territorio e nei settori
          interessati  dalla  fondazione  posta  in  liquidazione. Si
          applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
              8. La  liquidazione  prevista  dal  comma  7  si svolge
          secondo  le  disposizioni  del libro I, titolo II, capo II,
          del  codice  civile  e relative disposizioni di attuazione,
          sotto  la  sorveglianza dell'Autorita' di vigilanza. Quando
          ricorrono   particolari   ragioni   di  interesse  generale
          l'Autorita'  di vigilanza puo' provvedere alla liquidazione
          coatta amministrativa.
              9. L'Autorita'    di    vigilanza    puo'    sospendere
          temporaneamente   gli   organi   di  amministrazione  e  di
          controllo  e  nominare  un commissario per il compimento di
          atti  specifici  necessari  per  il rispetto delle norme di
          legge,  dello  statuto  e  delle  disposizioni  ed  atti di
          indirizzo   di  carattere  generale  emanati  dalla  stessa
          Autorita',  al  fine  di  assicurare  il regolare andamento
          dell'attivita' della fondazione.".