Art. 3 Organo di indirizzo 1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di origine associativa, l'organo di indirizzo delle fondazioni e' composto, secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante parte l'organo di indirizzo e' composto da soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui presenza non e', comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalita'"). Restano fermi per tutti i componenti i requisiti di cui all'articolo 4. 2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, citta' metropolitane; lo statuto distribuisce i poteri di designazione in modo da riflettere il territorio. 3. Le personalita' sono designate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalita' possono altresi' essere designate da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia. 4. Le fondazioni assicurano la presenza di una pluralita' di enti designanti al fine di garantire l'equilibrio nella composizione dell'organo. A nessun soggetto puo' essere attribuito il potere di designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo. 5. Non e' consentita la cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo. 6. Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee puo' essere attribuito il potere di designare fino alla meta' dei componenti l'organo di indirizzo. La restante parte dell'organo di indirizzo e' composta secondo quanto previsto dal comma 1. 7. Ai soggetti ai quali e' attribuito il potere di designazione non puo' essere imposto di designare un numero di persone superiore a quello delle persone da nominare a seguito delle loro designazioni. L'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilita', la regolarita' della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita' e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilita' di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo; l'Autorita' di vigilanza puo' comunque esercitare i poteri, anche di intervento straordinario, stabiliti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e secondo le modalita' ivi previsti. 8. La fondazione richiede le designazioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo o del termine di carica del singolo componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione; il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine, lo statuto prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 153/1999: "Art. 11 (Provvedimenti straordinari dell'Autorita' di vigilanza). - 1. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attivita' e' controllata dal comitato di sorveglianza. 3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarita' riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorita' di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7. 4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. 5. L'indennita' spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza e' determinata con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza ed e' posta a carico della fondazione. 6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale. 7. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in caso di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorita' di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o piu' liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo e' devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuita' degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. 8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorita' di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorita' di vigilanza puo' provvedere alla liquidazione coatta amministrativa. 9. L'Autorita' di vigilanza puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorita', al fine di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della fondazione.".