Art. 4
            Requisiti di professionalita' e onorabilita'

  1.   Tutti   i   soggetti   che  svolgono  funzioni  di  indirizzo,
amministrazione,  direzione  e  controllo presso le fondazioni devono
essere  in  possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
indicati nei rispettivi statuti.
  2.  I  requisiti di professionalita' sono requisiti di esperienza e
competenza  coerenti  con  l'attivita'  senza  scopo  di  lucro della
fondazione.  Restano fermi gli specifici requisiti delle personalita'
indicati  all'articolo  3,  comma  1.  Per  i  componenti l'organo di
controllo  sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio
del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma
4 del decreto legislativo n. 153.
  3.  I  requisiti  di onorabilita' sono requisiti di esperienza e di
idoneita'  etica  confacenti  ad  un  ente  senza scopo di lucro. Gli
statuti specificano i requisiti di onorabilita'.
 
          Nota all'art. 4:
              -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
              "4. L'organo  di  controllo  e' composto da persone che
          hanno   i   requisiti  professionali  per  l'esercizio  del
          controllo legale dei conti.".