Art. 4 Requisiti di professionalita' e onorabilita' 1. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' indicati nei rispettivi statuti. 2. I requisiti di professionalita' sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attivita' senza scopo di lucro della fondazione. Restano fermi gli specifici requisiti delle personalita' indicati all'articolo 3, comma 1. Per i componenti l'organo di controllo sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 153. 3. I requisiti di onorabilita' sono requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Gli statuti specificano i requisiti di onorabilita'.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente: "4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.".