Art. 5
                          Incompatibilita'

  1.  I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione  o  controllo  presso  le  fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario  o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.
Si  intendono  comunque  di  limitato  rilievo  le  societa'  con  un
patrimonio  o  un  fatturato  annuo,  risultante dall'ultimo bilancio
approvato, inferiore a 5 milioni di euro. L'incompatibilita' sussiste
comunque  con  riferimento alle societa' di gestione del risparmio di
cui all'articolo 8.
  2.   Salvi  gli  interventi  per  la  tutela  degli  interessi  del
territorio,  i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare
componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle
fondazioni  non  devono  essere  portatori di interessi riferibili ai
destinatari  degli  interventi  delle fondazioni. I soggetti indicati
nel   periodo   precedente  si  considerano  portatori  di  interessi
riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi
stessi   destinatari  di  interventi  della  fondazione  rilevanti  e
prolungati  nel  tempo,  ovvero  ricoprano  un  ruolo  di particolare
evidenza    nell'ambito   dell'organizzazione   destinataria   o   ne
rappresentino in concreto gli interessi.
  3.  Resta  fermo  il rispetto delle incompatibilita' indicate negli
Atti  di  indirizzo  dell'Autorita'  di  vigilanza; in particolare, i
soggetti   che   svolgono  funzioni  di  indirizzo,  amministrazione,
direzione  o  controllo  presso  le  fondazioni non possono ricoprire
cariche   politiche   o  avere  rapporti  organici  di  dipendenza  o
collaborazione  con  gli  enti o i soggetti indicati nell'articolo 3,
comma 2.