Art. 5 Incompatibilita' 1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si intendono comunque di limitato rilievo le societa' con un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, inferiore a 5 milioni di euro. L'incompatibilita' sussiste comunque con riferimento alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 8. 2. Salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. I soggetti indicati nel periodo precedente si considerano portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria o ne rappresentino in concreto gli interessi. 3. Resta fermo il rispetto delle incompatibilita' indicate negli Atti di indirizzo dell'Autorita' di vigilanza; in particolare, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire cariche politiche o avere rapporti organici di dipendenza o collaborazione con gli enti o i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2.