Art. 6
                              Finalita'

  1.  Le  fondazioni  investono  il  proprio  patrimonio in attivita'
coerenti  con  la loro natura di enti senza fini di lucro che operano
secondo principi di trasparenza e moralita'.
  2.  Fermo  il  rispetto del criterio dell'adeguata redditivita', le
fondazioni  investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o
collegati ad attivita' che contribuiscono al perseguimento delle loro
finalita'   istituzionali   e   in   particolare  allo  sviluppo  del
territorio.
  3.  Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale
annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo
e  danno  separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli
impieghi effettuati e della relativa redditivita'.