Art. 6 Finalita' 1. Le fondazioni investono il proprio patrimonio in attivita' coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'. 2. Fermo il rispetto del criterio dell'adeguata redditivita', le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attivita' che contribuiscono al perseguimento delle loro finalita' istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio. 3. Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo e danno separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa redditivita'.