Art. 7
                Partecipazioni bancarie di controllo

  1.  Una  societa'  bancaria  o  capogruppo  bancario  si  considera
controllata  da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme
indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153,
o   comunque  sia  esso  determinato,  faccia  capo,  direttamente  o
indirettamente, in qualunque modo, a piu' fondazioni, anche se queste
non siano legate da accordi.
  2.  Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori
rispetto  a  quelle  dei  commi  2  e  3  dell'articolo 6 del decreto
legislativo  n.  153  e  per  assicurare  la certezza normativa si fa
riferimento  a  quanto  previsto  dagli articoli 22 e 23, comma 2 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  3.  La  Banca  d'Italia  individua  l'esistenza delle situazioni di
controllo  riconducibili  alle  fondazioni e le comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  6,  commi  2  e 3, del decreto
          legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
              "2. Ai  fini del presente decreto il controllo sussiste
          nei  casi  previsti  dall'art. 2359, primo e secondo comma,
          del codice civile.
              3. Il  controllo  si  considera  esistente  nella forma
          dell'influenza  dominante,  ai sensi del primo comma, n. 2,
          dell'art. 2359 del codice civile, quando:
                a) la  fondazione,  in  base  ad accordi in qualsiasi
          forma  stipulati  con altri soci, ha il diritto di nominare
          la  maggioranza  degli amministratori, ovvero dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                b) la  fondazione ha il potere, in base ad accordi in
          qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al
          proprio  assenso  la  nomina  o la revoca della maggioranza
          degli amministratori;
                c) sussistono  rapporti, anche tra soci, di carattere
          finanziario  e  organizzativo  idonei  ad  attribuire  alla
          fondazione  i  poteri  o i diritti di cui alle lettere a) o
          b)".
              -  Il testo degli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
              "Art.  22  (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del
          presente  capo  si  considerano  anche le partecipazioni al
          capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il
          tramite  di  societa' controllate, di societa' fiduciarie o
          per interposta persona.
              Art. 23 (Nozione di controllo). - (Omissis).
              2. Il  controllo  si  considera  esistente  nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                1) istanza di un soggetto che, in base ad accordi con
          altri  soci,  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare la
          maggioranza  degli  amministratori  ovvero  dispone da solo
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
          la  nomina  o  la  revoca  della maggioranza dei membri del
          consiglio di amministrazione;
                3) sussistenza   di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario  e organizzativo idonei a conseguire
          uno dei seguenti effetti:
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  d) l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
                4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi.".