Art. 7 Partecipazioni bancarie di controllo 1. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153, o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a piu' fondazioni, anche se queste non siano legate da accordi. 2. Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. La Banca d'Italia individua l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente: "2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. 3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'art. 2359 del codice civile, quando: a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b)". - Il testo degli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Art. 23 (Nozione di controllo). - (Omissis). 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) istanza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.".