Art. 8
                 Societa' di gestione del risparmio

  1.  La  partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle
societa'  bancarie  conferitarie  deve  essere  dismessa  entro il 15
giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in
caso di controllo indiretto, la societa' bancaria conferitaria, quale
societa' finanziaria controllata dalla fondazione, possono, anche con
mandato  irrevocabile  ove  convenuto,  affidare la partecipazione da
loro  detenuta  ad  una  societa' di gestione del risparmio di cui al
decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome
proprio,  secondo  criteri  di  professionalita' e indipendenza e nel
rispetto   delle   disposizioni  dettate  con  regolamento  ai  sensi
dell'articolo  18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo
n.  58  del  1998  per  la  disciplina del servizio di gestione (c.d.
"s.g.r. affidataria").
  2.   La   decisione  di  affidare  la  partecipazione  alla  s.g.r.
affidataria  e' assunta non piu' tardi del mese di marzo 2003 al fine
del  perfezionamento  dell'operazione  entro e non oltre il 15 giugno
2003.
  3.  In  caso  di  controllo  congiunto di piu' fondazioni, ai sensi
dell'articolo   7,   ciascuna  fondazione,  o  la  societa'  bancaria
conferitaria,  procede  all'affidamento  della  partecipazione ad una
s.g.r.  affidataria,  che puo' essere scelta anche di comune accordo,
nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6.
  4.  Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la
partecipazione  di  controllo e' comunque dismessa entro il 15 giugno
2006.  Alla  scadenza  di tale data l'Autorita' di vigilanza provvede
nell'esercizio  dei poteri e con le modalita' di cui all'articolo 25,
comma 3 del decreto legislativo n. 153.
  5.  La  s.g.r.  affidataria  viene scelta dalla fondazione, o dalla
societa'  bancaria  conferitaria,  secondo  procedure competitive nel
rispetto  dei  principi di pubblicita' e di parita' concorrenziale e,
per  le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto
dall'articolo  3,  comma  1,  secondo  la normativa comunitaria sugli
appalti  pubblici  di servizi; i soggetti invitati devono rispondere,
anche  per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel
presente  articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio
viene  affidato  in  base ai criteri dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e della qualita' complessiva del servizio offerto.
  6.  Qualora  la  fondazione,  o  la societa' bancaria conferitaria,
intendesse  affidare  la  partecipazione  ad  una  s.g.r.  di  cui ha
promosso  la  costituzione  o della quale essa o la societa' bancaria
conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura
competitiva e' rivolta alla ricerca di uno o piu' soci che assicurino
il   rispetto   di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  e  dal
regolamento indicato nel comma 1.
  7.  Ove la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, abbiano
conferito  un  mandato  irrevocabile  alla  s.g.r.  affidataria, puo'
costituire   giusta  causa  di  revoca,  senza  obbligo  pertanto  di
risarcimento  dei  danni,  il  caso  in cui la s.g.r. affidataria non
rispetti  i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si
verifichi  un  sostanziale  mutamento dei presupposti considerati per
l'affidamento dell'incarico.
  8.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e
la  Consob  esercitano  i  poteri  ad  essi  attribuiti  dal  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e dal decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per  il  titolo  del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, vedi nelle note alle premesse.
              -  L'art.  18,  comma 5, lettera a), del citato decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente:
              "5. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB:
                a) puo'   individuare,   al   fine   di  tener  conto
          dell'evoluzione  dei  mercati  finanziari  e delle norme di
          adattamento  stabilite  dalle  autorita' comunitarie, nuove
          categorie   di   strumenti  finanziari,  nuovi  servizi  di
          investimento  e  nuovi  servizi  accessori, indicando quali
          soggetti   sottoposti  a  forme  di  vigilanza  prudenziale
          possono esercitare i nuovi servizi.".
              -   Il   testo  dell'art.  25,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
              "3. Qualora  la  fondazione, scaduti i periodi di tempo
          rispettivamente  indicati  ai  commi  1  e  2,  continui  a
          detenere  le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
          dismissione   provvede,  sentita  la  fondazione  ed  anche
          mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
          nella  misura idonea a determinare la perdita del controllo
          e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
          di  mercato  ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
          patrimonio.".
              -  Per  il  titolo  del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, e del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
          385, si veda nelle note alle premesse.