Art. 8 Societa' di gestione del risparmio 1. La partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle societa' bancarie conferitarie deve essere dismessa entro il 15 giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in caso di controllo indiretto, la societa' bancaria conferitaria, quale societa' finanziaria controllata dalla fondazione, possono, anche con mandato irrevocabile ove convenuto, affidare la partecipazione da loro detenuta ad una societa' di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalita' e indipendenza e nel rispetto delle disposizioni dettate con regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 per la disciplina del servizio di gestione (c.d. "s.g.r. affidataria"). 2. La decisione di affidare la partecipazione alla s.g.r. affidataria e' assunta non piu' tardi del mese di marzo 2003 al fine del perfezionamento dell'operazione entro e non oltre il 15 giugno 2003. 3. In caso di controllo congiunto di piu' fondazioni, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, procede all'affidamento della partecipazione ad una s.g.r. affidataria, che puo' essere scelta anche di comune accordo, nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6. 4. Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la partecipazione di controllo e' comunque dismessa entro il 15 giugno 2006. Alla scadenza di tale data l'Autorita' di vigilanza provvede nell'esercizio dei poteri e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 153. 5. La s.g.r. affidataria viene scelta dalla fondazione, o dalla societa' bancaria conferitaria, secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicita' e di parita' concorrenziale e, per le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi; i soggetti invitati devono rispondere, anche per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel presente articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio viene affidato in base ai criteri dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e della qualita' complessiva del servizio offerto. 6. Qualora la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, intendesse affidare la partecipazione ad una s.g.r. di cui ha promosso la costituzione o della quale essa o la societa' bancaria conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura competitiva e' rivolta alla ricerca di uno o piu' soci che assicurino il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento indicato nel comma 1. 7. Ove la fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, abbiano conferito un mandato irrevocabile alla s.g.r. affidataria, puo' costituire giusta causa di revoca, senza obbligo pertanto di risarcimento dei danni, il caso in cui la s.g.r. affidataria non rispetti i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si verifichi un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Note all'art. 8: - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi nelle note alle premesse. - L'art. 18, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente: "5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi.". - Il testo dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente: "3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.". - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse.