Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nello stesso termine sono adottate le eventuali deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2. 2. Al fine di assicurare la rapidita' del processo di adeguamento statutario e agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di prima applicazione del presente regolamento, evidenziano le modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1. 3. Entro quindici giorni dall'approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'Autorita' di vigilanza le fondazioni richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo. 4. Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni, e' stato nominato un numero di consiglieri sufficiente per la validita' della costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni secondo quanto previsto dallo statuto, purche' si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata comunicata alla fondazione entro il termine massimo previsto e purche' la designazione sia regolare e sussistano le condizioni per la nomina. 5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 153. 6. L'organo di indirizzo provvede alla nomina dell'organo di amministrazione entro venti giorni dall'entrata in carica. L'organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 5. 7. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilita' dei componenti gli organi delle fondazione si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del presente articolo e alle nomine eventualmente effettuate medio tempore. 8. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione ciascun organo limita la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. E' compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico revisionale. Sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorita' di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni e' cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie. 9. Ferme le procedure ordinarie di autorizzazione o controllo previste dal decreto legislativo n. 153, le fondazioni possono effettuare gli interventi che l'Autorita' di vigilanza bancaria ritiene necessari ai fini di stabilita' bancaria e le operazioni di straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorita' di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione. 10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorita' di vigilanza puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 153, ove ne ricorrano i presupposti e con le modalita' ivi previste. 11. Anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, le fondazioni possono completare i programmi di intervento gia' concretamente avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 103
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente: "1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: a)-h) (Omissis): i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta.". - Per il testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo n. 153/1999 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 153/1999 si veda nelle note all'art. 3.