Art. 9
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti  alle disposizioni
dell'articolo  11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente
regolamento   entro   novanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  di
quest'ultimo.   Nello  stesso  termine  sono  adottate  le  eventuali
deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2.
  2.  Al  fine di assicurare la rapidita' del processo di adeguamento
statutario  e  agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di
prima   applicazione   del   presente   regolamento,  evidenziano  le
modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1.
  3.  Entro  quindici  giorni  dall'approvazione  delle modificazioni
statutarie   da  parte  dell'Autorita'  di  vigilanza  le  fondazioni
richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo.
  4.  Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il
termine per la comunicazione delle designazioni, e' stato nominato un
numero di consiglieri sufficiente per la validita' della costituzione
dell'organo  e  delle  relative deliberazioni secondo quanto previsto
dallo  statuto,  purche'  si  sia  provveduto  alla nomina di tutti i
soggetti  la  cui  designazione  sia stata comunicata alla fondazione
entro  il  termine  massimo  previsto  e  purche' la designazione sia
regolare e sussistano le condizioni per la nomina.
  5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione
in  carica  all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene
computato  ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma
1, lettera i) del decreto legislativo n. 153.
  6.  L'organo  di  indirizzo  provvede  alla  nomina  dell'organo di
amministrazione  entro  venti giorni dall'entrata in carica. L'organo
di  controllo  in  carica alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove
sussistano  i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le
cause di incompatibilita' di cui all'articolo 5.
  7.  Le  disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448  e  del  presente  regolamento  relative  ai requisiti e alle
incompatibilita'  dei  componenti  gli  organi  delle  fondazione  si
applicano  ai  componenti  degli  organi  ricostituiti  ai  sensi del
presente  articolo  e  alle  nomine  eventualmente  effettuate  medio
tempore.
  8.  Fino  all'entrata  in carica dei nuovi organi di indirizzo e di
amministrazione   ciascun   organo   limita   la   propria  attivita'
all'ordinaria   amministrazione,   salva   l'espressa  autorizzazione
dell'Autorita'    di    vigilanza.    E'    compresa   nell'ordinaria
amministrazione   l'esecuzione   dei   progetti  di  erogazione  gia'
approvati,  nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento
programmatico   revisionale.   Sono   comunque  autorizzate,  in  via
generale,  le  deliberazioni  di  importo  unitario  non  superiore a
150.000   euro,   ovvero  all'eventuale  maggiore  importo  stabilito
dall'Autorita'  di vigilanza in considerazione delle dimensioni della
fondazione;  ai  fini del calcolo del limite, l'importo delle singole
deliberazioni  e'  cumulato  nel  caso di frazionamento di operazioni
unitarie.
  9.  Ferme  le  procedure  ordinarie  di  autorizzazione o controllo
previste  dal  decreto  legislativo  n.  153,  le  fondazioni possono
effettuare  gli  interventi  che  l'Autorita'  di  vigilanza bancaria
ritiene  necessari  ai fini di stabilita' bancaria e le operazioni di
straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorita' di vigilanza
sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione.
  10.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo  l'Autorita'  di  vigilanza  puo'  adottare  i provvedimenti
previsti  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo n. 153, ove ne
ricorrano i presupposti e con le modalita' ivi previste.
  11.  Anche  in  deroga alle previsioni del presente regolamento, le
fondazioni   possono   completare  i  programmi  di  intervento  gia'
concretamente  avviati  alla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento  o  per  i  quali  sono stati assunti impegni tali da far
sorgere legittimi affidamenti di terzi.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 2 agosto 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 103
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il  testo  dell'art. 11 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  lettera i), del
          decreto legislativo n. 153/1999 e' il seguente:
              "1. Gli  statuti,  nel definire l'assetto organizzativo
          delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
                a)-h) (Omissis):
                i) previsione  che  i  componenti  degli organi della
          fondazione  sono nominati per periodi di tempo delimitati e
          possono essere confermati per una sola volta.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 11 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per il titolo del decreto legislativo n. 153/1999 si
          veda nelle note alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n.
          153/1999 si veda nelle note all'art. 3.