IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare  l'articolo
12, che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed   ausili
finanziari; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  407,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; 
  Visto il decreto-legge 27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122; 
  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29   marzo   1999,   n.   78,   recante
"Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato  dell'emittenza
televisiva e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento  di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo"; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n.  433,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio   2000,   n.   5,   recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia   di   esercizio   dell'attivita'
radiotelevisiva locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio  delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva  privata  su  frequenze
terrestri in ambito locale"; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  di  concerto   con   il   Ministro   delle
comunicazioni 23 ottobre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa emanato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20   marzo   2001,   n.   66,   recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi"; 
  Visto  il  decreto-legge  12   giugno   2001,   n.   217,   recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di  organizzazione  del
Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2001,
n. 317; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ed,
in particolare, l'articolo 52, comma 18; 
  Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni  contenute  nel
predetto articolo 52, comma 18,  della  predetta  legge  28  dicembre
2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato,  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
del 31 luglio 2002; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
          Beneficiari e ripartizione della somma stanziata 
 
  1. Possono beneficiare delle misure di  sostegno  previste  per  le
emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002, quantificate in
Euro   6.234.946,57   annui,   le   emittenti   radiofoniche   locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata "la legge". 
  2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis,  del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che hanno  inoltrato  al  Ministero
delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del
possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001. 
  3.  L'ammontare  annuo  dello  stanziamento  e'   attribuito   alle
emittenti  aventi  titolo  all'erogazione  del  contributo  per   tre
dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e  per
tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a  carattere  comunitario.
Alle emittenti la cui sede  operativa  principale  e'  ubicata  nelle
regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e'
riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita  alle
emittenti radiofoniche commerciali  e  della  quota  attribuita  alle
emittenti radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del  contributo
pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti
che nel biennio precedente a quello di  presentazione  della  domanda
hanno conseguito una media del fatturato superiore a Euro 258.000. 
  4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti  sulla
base di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni  e
degli elementi indicati nell'articolo 2, in maniera proporzionale  al
punteggio ottenuto da ciascuna emittente. 
 
          Avvertenza:
              II  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              -   Il   testo  dell'art.  52,  comma 18,  della  legge
          28 dicembre  2001, n. 448, e' riportato nelle note all'art.
          1.

          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
          241   recante  "nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi" e' il seguente:
              "Art.   12.   -   l.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma l".
              -  Il  decreto  ministeriale 21 settembre 1999, n. 378,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 ottobre 1999, n.
          254, concerne "Regolamento recante norme per la concessione
          alle  emittenti  televisive  locali  dei  benefici previsti
          dall'art.  45,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448".
              -  Il  decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2000, n. 251, concerne
          l'individuazione     dei     soggetti    che    eserciscono
          legittimamente  l'attivita'  di radiodiffusione, pubblica e
          privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,
          tenuti  al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9,
          dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  52,  comma  18, della legge 28
          dicembre  2001,  n.  448,  concernente "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)", e' il seguente:
              "18.  Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art. 27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione".
              -  Il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge
          20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 marzo  2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti
          per  il  differimento di termini in materia di trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento di impianti radiotelevisivi" e' il seguente:
              "2-bis.  La  prosecuzione  nell'esercizio  da parte dei
          soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del
          possesso  dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre
          2001:
                a) se  emittente  di radiodiffusione sonora in ambito
          locale  a  carattere  commerciale,  la  natura giuridica di
          societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
          che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
          disposizioni in materia previdenziale;
                b) se  emittente  di radiodiffusione sonora in ambito
          nazionale  a  carattere commerciale, la natura giuridica di
          societa'   di   capitali   che   impieghi  almeno  quindici
          dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
          previdenziale;
                c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
          comunitario,    la   natura   giuridica   di   associazione
          riconosciuta  o  non riconosciuta, fondazione o cooperativa
          priva di scopo di lucro".