Art. 2. 
                Condizioni ed elementi di valutazione 
 
  l. Costituisce titolo per l'erogazione  dei  sei  dodicesimi  dello
stanziamento di cui all' articolo 1, comma 1, la presentazione  della
domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello  al  quale
il contributo si riferisce  e  l'ottenimento  del  parere  favorevole
all'ammissione stessa da parte della commissione istituita  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  15  settembre
1987, n. 410. 
  2. Gli elementi da  valutare  ai  fini  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 1, comma 4, sono i seguenti: 
    a) media dei  fatturati  realizzati  dall'emittente  nel  biennio
precedente; 
    b)   personale   applicato   allo   svolgimento    dell'attivita'
radiodiffusiva  alla  data  di  presentazione   della   domanda   per
l'ottenimento del contributo, in  regola  con  le  vigenti  norme  in
materia previdenziale, cosi' suddiviso: 
      1) a tempo indeterminato; 
      2) a tempo determinato; 
      3) con contratto di formazione lavoro; 
      4) con contratto di apprendistato; 
      5) part-time; 
      6) giornalisti iscritti all'Albo professionale. 
  3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui al  comma  2  sono
indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 
  4. Per fatturato si  intende  il  volume  d'affari  conseguito  dal
richiedente ai sensi dell'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  riferibile  all'esercizio
dell'attivita' radiofonica. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
          1990,   n.  250,  recante  "Provvidenze  per  l'editoria  e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
          legge stessa", e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25
          febbraio  1987,  n.  67, e' sostituito dal seguente: "1. Le
          imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
          testata   radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso  il
          competente  tribunale,  che  effettuino  da almeno tre anni
          servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri
          programmi  informativi  su avvenimenti politici, religiosi,
          economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del
          25  per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore
          7  e  le  ore  20,  hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio
          1991:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite;
                b)  al  rimborso  dell'80  per  cento delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale ".
              "Art.  8.  -  1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,   pubblichino  notizie  da  almeno  tre  anni  e
          trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
          avvenimenti   politici,   religiosi,   economici,  sociali,
          sindacali  o letterari, per non meno del 15 per cento delle
          ore  di  trasmissione  comprese  tra  le ore 7 e le ore 20,
          hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b)  al  rimborso  dell'80  per  cento delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.".
              -  Il  testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante
          "Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento
          del  possesso  dei  requisiti  per l'accesso da parte delle
          imprese  radiofoniche  di  informazione alle provvidenze di
          cui  all'art.  11  della  legge  25  febbraio  1987, n. 67,
          nonche'  per la verifica periodica della loro persistenza",
          e' il seguente:
              "Art.  4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). -
          1. Il servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  provvede a comunicare annualmente ai gestori
          competenti  all'applicazione  delle  tariffe,  di  cui alla
          lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  11  della legge, gli
          elenchi  delle  imprese  di  radiodiffusione  sonora aventi
          diritto  alle  riduzioni  previste;  ad  erogare  le  somme
          relative  al  rimborso  di cui alla lettera b) dello stesso
          comma 1; ad erogare altresi' i contributi di cui al comma 2
          del  citato art. 11, previo parere di una commissione cosi'
          composta:
                un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, che la presiede;
                un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
                un  Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste
          e delle telecomunicazioni;
                il    direttore    generale    delle    informazioni,
          dell'editoria  e  della  proprieta' letteraria, artistica e
          scientifica;
                il   capo   del   Servizio  editoria  della  predetta
          direzione generale;
                quattro   esperti  del  settore  od  operatori  delle
          imprese  private  di  radiodiffusione  sonora, nominati dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri;
                un    esperto   od   operatore   delle   imprese   di
          radiodiffusione   sonora   di  testate  organi  di  partiti
          politici,   nominato   dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri;
                un    rappresentante    dell'Ordine   nazionale   dei
          giornalisti;
                un  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
          giornalisti;
                due  esperti  in  materie  giuridiche  ed  economiche
          aventi  attinenza con l'informazione radiofonica, designati
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
                un  esperto del settore radioelettrico, designato dal
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
              2.   La   commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la
          direzione  generale  delle  informazioni,  della editoria e
          della  proprieta'  letteraria, artistica e scientifica. Per
          la  validita'  delle  deliberazioni  della  commissione  e'
          richiesta,  in prima convocazione, la presenza di almeno la
          meta'  piu'  uno dei componenti e, in seconda convocazione,
          da  indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente,
          di almeno un terzo degli stessi.
              3.  A  cura  del  servizio  dell'editoria  verra'  data
          notizia  delle  domande di contributo pervenute, precisando
          quelle  accolte,  con  relativa quantificazione delle somme
          erogate,  e  quelle  respinte,  mediante  pubblicazione sui
          periodici    editi    dalla    direzione   generale   delle
          informazioni,   della  editoria  e  proprieta'  letteraria,
          artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio".
              -  Il  testo  dell'art.  20  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  633,  recante
          "Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto", e' il seguente:
              "Art.  20  (Volume  d'affari).- Per volume d'affari del
          contribuente   si  intende  l'ammontare  complessivo  delle
          cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di servizi dallo
          stesso  effettuate,  registrate  o soggette a registrazione
          con  riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23
          e  24,  tenendo  conto delle variazioni di cui all'art. 26.
          Non  concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di
          beni  ammortizzabili,  compresi  quelli  indicati nell'art.
          2425,  n.  3,  del codice civile, nonche' i passaggi di cui
          all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto.
              L'ammontare   delle  singole  operazioni  registrate  o
          soggette   a  registrazione,  ancorche'  non  imponibili  o
          esenti,   e'  determinato  secondo  le  disposizioni  degli
          articoli 13,  14  e  15.  I  corrispettivi delle operazioni
          imponibili  registrati  a norma dell'art. 24 sono computati
          al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto  comma
          dell'art. 27".