Art. 2. Condizioni ed elementi di valutazione l. Costituisce titolo per l'erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento di cui all' articolo 1, comma 1, la presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce e l'ottenimento del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410. 2. Gli elementi da valutare ai fini della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, sono i seguenti: a) media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente; b) personale applicato allo svolgimento dell'attivita' radiodiffusiva alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, cosi' suddiviso: 1) a tempo indeterminato; 2) a tempo determinato; 3) con contratto di formazione lavoro; 4) con contratto di apprendistato; 5) part-time; 6) giornalisti iscritti all'Albo professionale. 3. I punteggi da attribuire agli elementi di cui al comma 2 sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 4. Per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dal richiedente ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiofonica.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa", e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale ". "Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante "Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza", e' il seguente: "Art. 4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). - 1. Il servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso comma 1; ad erogare altresi' i contributi di cui al comma 2 del citato art. 11, previo parere di una commissione cosi' composta: un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede; un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica; il capo del Servizio editoria della predetta direzione generale; quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 3. A cura del servizio dell'editoria verra' data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla direzione generale delle informazioni, della editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio". - Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' il seguente: "Art. 20 (Volume d'affari).- Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27".