Art. 4. Assegnazione dei contributi 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero delle comunicazioni su base nazionale nei limiti dello stanziamento annuo. La quota da erogare sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 4, e' assegnata a tutte le emittenti graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto. 2. Il contributo e' erogato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo. 3. L'avvenuto versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l'erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo. In prima applicazione, sono ammesse all'erogazione del contributo anche le emittenti che abbiano controversie giurisdizionali relative al pagamento dei canoni, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.