Art. 4. 
                     Assegnazione dei contributi 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati dal  Ministero
delle comunicazioni su base nazionale nei limiti  dello  stanziamento
annuo. La quota da  erogare  sulla  base  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 1, comma 4, e' assegnata a tutte le  emittenti  graduate
in misura proporzionale al punteggio ottenuto. 
  2. Il contributo e'  erogato  entro  i  sei  mesi  successivi  alla
presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo. 
  3.  L'avvenuto  versamento  dei  canoni  dovuti   per   l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora costituisce  condizione  per
l'erogazione  del  contributo.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme  di
cui le emittenti risultino  debitrici  sugli  importi  da  erogare  a
titolo  di  contributo.   In   prima   applicazione,   sono   ammesse
all'erogazione  del  contributo  anche  le  emittenti   che   abbiano
controversie  giurisdizionali  relative  al  pagamento  dei   canoni,
pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.