Art. 5. 
                 Domanda di ammissione al contributo 
 
  l. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle
misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, devono  inviare  entro  il  30  ottobre  di
ciascun anno a cui il contributo  si  riferisce  apposita  domanda  a
mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo  schema
di cui all'allegato B del presente decreto. La  domanda  deve  essere
inviata  al  Ministero  delle  comunicazioni  -  Direzione   generale
concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - viale America n. 201 -
00144 Roma. 
  2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere,  a  pena  di
esclusione dall'erogazione del contributo: 
    a) l' indicazione degli elementi atti ad individuare il  soggetto
richiedente, ivi compreso il  numero  di  partita  IVA  e  il  codice
fiscale, la denominazione dell'emittente e la tipologia rivestita; 
    b) la dichiarazione che il richiedente e' titolare  di  emittente
legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed
e' in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  23  gennaio   2001,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 per  la  prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale; 
    c)   l'indicazione   della   media   dei   fatturati   conseguiti
dall'emittente nel biennio precedente all'anno di presentazione della
domanda; 
    d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti  dall'articolo
38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Per le emittenti che intendano essere ammesse anche  alle  quote
dello stanziamento di cui all'articolo  2,  la  domanda,  oltre  alle
indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve  contenere,
a pena di esclusione dall' erogazione del relativo contributo: 
    a) la dichiarazione di aver presentato domanda  per  l'ammissione
alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7  o  8  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al  quale
il contributo si riferisce; 
    b) l'indicazione del personale  occupato,  suddiviso  secondo  le
categorie di cui all'articolo 1,  comma  3,  corredata  dall'estratto
autentico del libro matricola e da idonea  certificazione  rilasciata
dagli istituti previdenziali. 
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28
          dicembre 2001, n. 448, si veda le note all'art. l.
              -   Per   il   testo  dell'art.  1,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge   20 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si veda le
          note all'art. l.
              -  Il  testo  dell'art.  38  del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente:
              "Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
          istanze).  -  1.  Tutte  le  istanze  e le dichiarazioni da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica. (L)
              2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per via
          telematica sono valide:
                a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
          su   di   un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
          certificatore   accreditato,   e   generata   mediante   un
          dispositivo per la creazione di una firma sicura;
                b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi (L).
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15
          marzo 1997, n. 59. (L).".
              -  Per  il  testo  degli  articoli  7 e 8 della legge 7
          agosto 1990, n. 250, si veda le note all'art. 2.