Art. 5. Domanda di ammissione al contributo l. Le emittenti radiofoniche locali che intendono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono inviare entro il 30 ottobre di ciascun anno a cui il contributo si riferisce apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente decreto. La domanda deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - viale America n. 201 - 00144 Roma. 2. La domanda, per tutte le emittenti, deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo: a) l' indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale, la denominazione dell'emittente e la tipologia rivestita; b) la dichiarazione che il richiedente e' titolare di emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge ed e' in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale; c) l'indicazione della media dei fatturati conseguiti dall'emittente nel biennio precedente all'anno di presentazione della domanda; d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Per le emittenti che intendano essere ammesse anche alle quote dello stanziamento di cui all'articolo 2, la domanda, oltre alle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, deve contenere, a pena di esclusione dall' erogazione del relativo contributo: a) la dichiarazione di aver presentato domanda per l'ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi degli articoli 7 o 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce; b) l'indicazione del personale occupato, suddiviso secondo le categorie di cui all'articolo 1, comma 3, corredata dall'estratto autentico del libro matricola e da idonea certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda le note all'art. l. - Per il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si veda le note all'art. l. - Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: "Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi (L). 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).". - Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda le note all'art. 2.