Art. 6. Esclusione e revoca del contributo 1. Sono escluse dall'erogazione del contributo: a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano dei ricorsi giurisdizionali pendenti. b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare. 2. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio. 3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 ottobre 2002 Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 208