Art. 8. 
                  Tutela degli interessi collettivi 
 
  1. Le associazioni di categoria  degli  imprenditori  presenti  nel
Consiglio   nazionale   dell'economia   e    del    lavoro    (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e  medie  imprese  di
tutti i settori produttivi e degli  artigiani,  sono  legittimate  ad
agire, a tutela degli interessi collettivi,  richiedendo  al  giudice
competente: 
    a) di accertare la grave iniquita',  ai  sensi  dell'articolo  7,
delle condizioni generali concernenti la  data  del  pagamento  o  le
conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso; 
    b) di adottare le misure idonee  a  correggere  o  eliminare  gli
effetti dannosi delle violazioni accertate; 
    c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi  in  cui  la
pubblicita'  del  provvedimento  possa  contribuire  a  correggere  o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 
  2. L'inibitoria e' concessa,  quando  ricorrono  giusti  motivi  di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e  seguenti  del  codice  di
procedura civile. 
  3.  In  caso  di  inadempimento  degli   obblighi   stabiliti   dal
provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e  2,  il  giudice,
anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento
di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno  di
ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto. 
 
          Nota all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 669-bis del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 669-bis (Forma della domanda). -  La  domanda  si
          propone  con  ricorso  depositato  nella  cancelleria   del
          giudice competente.".