Art. 11.
                    Valutazione della conformita'
  1.  Prima  di  immettere  in  commercio  o  di  mettere in servizio
macchine  ed  attrezzature  di  cui  all'allegato  1,  parte  b),  il
fabbricante  o  il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di
attrezzatura  a  una  delle  seguenti  procedure di valutazione della
conformita':
    a) procedura   di   controllo   interno   della   produzione  con
valutazione   della   documentazione   tecnica  e  controlli  di  cui
all'allegato VI;
    b) procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato
VII;
    c) procedura  di  garanzia di qualita' totale di cui all'allegato
VIII.
  2.  Ai  fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio
di  macchine  e  di  attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il
fabbricante  o  il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di
attrezzatura  alla procedura di controllo interno della produzione di
cui all'allegato V.
  3.  Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata,
alla   Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  tutte  le
informazioni  utilizzate  nell'ambito  della procedura di valutazione
della  conformita'  per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e,
in  particolare,  la  documentazione  tecnica  di cui all'allegato V,
punto  3,  all'allegato  VI,  punto  3, all'allegato VII, punto 2, ed
all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.